F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezioni Unite – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 086/CSA del 27 Marzo 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale 104/CSA del 12 Maggio 2015 e su www.figc.it 4. RICORSO FROSINONE CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. SODDIMO DANILO SEGUITO GARA FROSINONE/VIRTUS ENTELLA DEL 14.3.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 83 del 17.3.2015)

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezioni Unite - 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 086/CSA del 27 Marzo 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale 104/CSA del 12 Maggio 2015 e su www.figc.it 4. RICORSO FROSINONE CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. SODDIMO DANILO SEGUITO GARA FROSINONE/VIRTUS ENTELLA DEL 14.3.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 83 del 17.3.2015) All’esito dell’esame degli atti relativi all’incontro Frosinone/Virtus Entella, disputato in data 14.3.2015 e valevole per il Campionato di Serie “B”, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B infliggeva al Sig. Danilo Soddimo la sanzione della squalifica per 4 giornate effettive di gara, per “comportamento non regolamentare in campo (Ottava sanzione)” e per avere “al 21° del primo tempo, colpito al volto un avversario con una violenta gomitata”. Avverso tale decisione, ha proposto rituale e tempestiva impugnazione la Frosinone Calcio S.p.A. (d’ora in avanti, per brevità, “Società”), la quale sostiene che il comportamento del Sig. Soddimo non possa essere inquadrato nella fattispecie della condotta violenta e, conseguentemente, sanzionato in quanto tale, dal momento che il predetto calciatore avrebbe colpito il suo avversario – il quale, tra l’altro, non avrebbe riportato lesioni - nell’ambito di un’azione di gioco. Alla riunione di questa Corte Sportiva d’Appello, tenutasi in data 27.3.2015, sono presenti l’Avv. Mattia Grassani, il quale si riporta alle difese ed alle conclusioni contenute nel ricorso, il Direttore Generale ed il Segretario della Società. La Corte, esaminati gli atti rileva come la condotta posta in essere dal Sig. Soddimo, pur essendo pericolosa, ha avuto luogo nell’ambito di un’azione di gioco, senza che l’avversario riportasse alcuna conseguenza. Per tali motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Frosinone Calcio S.r.l. di Frosinone, infligge la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara ed ammenda di € 2.000,00 al calc. Soddimo Danilo. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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