F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezioni Unite – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 086/CSA del 27 Marzo 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale 104/CSA del 12 Maggio 2015 e su www.figc.it 5. RICORSO FROSINONE CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. CRIVELLO ROBERTO SEGUITO GARA FROSINONE/VIRTUS ENTELLA DEL 14.3.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 83 del 17.3.2015)

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezioni Unite - 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 086/CSA del 27 Marzo 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale 104/CSA del 12 Maggio 2015 e su www.figc.it 5. RICORSO FROSINONE CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. CRIVELLO ROBERTO SEGUITO GARA FROSINONE/VIRTUS ENTELLA DEL 14.3.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 83 del 17.3.2015) All’esito dell’esame degli atti relativi all’incontro Frosinone7Virtus Entella, disputato in data 14.3.2015 e valevole per il Campionato di Serie “B”, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B infliggeva al calciatore Roberto Crivello, la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara per “comportamento scorretto nei confronti di un avversario (terza sanzione)” e per aver “al 48° del secondo tempo, rivolto all’Arbitro espressioni ingiuriose”. Avverso tale decisione, ha proposto rituale e tempestiva impugnazione la Frosinone Calcio S.r.l. (d’ora in avanti, per brevità, “Società”), la quale contesta la presunta incongruità della sanzione irrogata, assumendo che la frase pronunciata dal Sig. Crivello non possa essere definita ingiuriosa, in quanto semplice espressione di critica. Alla riunione di questa Corte Sportiva d’Appello, tenutasi in data 27.3.2015, sono presenti l’Avv. Mattia Grassani, il quale si riporta alle difese ed alle conclusioni contenute nel ricorso, il Direttore Generale ed il Segretario della Società. Ciò detto, la Corte, esaminati gli atti, rileva come l’espressione pronunciata dal calciatore in questione non possa che considerarsi ingiuriosa o, comunque, irriguardosa, con la conseguenza che la sanzione comminata al Sig. Crivello – la quale costituisce il minimo edittale previsto dall’art. 19, comma 4, lett. “a”, in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara – deve essere ritenuta del tutto congrua. Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dal Frosinone Calcio S.r.l. di Frosinone. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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