F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezioni Unite – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 086/CSA del 27 Marzo 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale 104/CSA del 12 Maggio 2015 e su www.figc.it 6. RICORSO A.C. PRATO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA PRATO/PONTEDERA DEL 14.3.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 163/DIV del 16.3.2015)

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezioni Unite - 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 086/CSA del 27 Marzo 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale 104/CSA del 12 Maggio 2015 e su www.figc.it 6. RICORSO A.C. PRATO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA PRATO/PONTEDERA DEL 14.3.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 163/DIV del 16.3.2015) Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 163/DIV del 16.3.2015, a seguito della gara Prato/Città di Pontedera disputata il 14.3.2015, ha inflitto alla A.C. Prato S.p.A. l’ammenda di € 5.000,00 “perché due propri isolati sostenitori indirizzavano verso un assistente arbitrale reiterate frasi oltraggiose ed offensive, nonché numerosi sputi alcuni dei quali lo raggiungevano alla mano ed alla schiena; analogamente indirizzavano numerosi sputi verso un calciatore della squadra avversaria che eseguiva una rimessa laterale; i medesimi durante la gara intonavano cori offensivi verso l’istituzione calcistica”. L’A.C. Prato S.p.A. ha proposto reclamo avverso detta sanzione per violazione del principio di proporzionalità ed afflittività nella determinazione della sanzione ex art. 16 C.G.S. anche in relazione alla mancata corretta valutazione delle attenuanti ex art. 13, comma 2, C.G.S.. In primo luogo, ha sostenuto che non sarebbe corretto qualificare come “sostenitori” i due soggetti colpevoli delle condotte riportate negli atti ufficiali, si è dissociata dai loro comportamenti, condannandone il contenuto, ed ha porto le proprie scuse per l’accaduto. In particolare, ha fatto presente che due persone presenti alla stadio avrebbero agito per recare danno alla Società della quale avrebbero dovuto essere sostenitori, per cui tali elementi dovrebbe essere considerati nella determinazione finale dell’ammenda essendone la responsabilità oggettiva attenuata. Inoltre, non sarebbero state applicate correttamente le attenuanti in quanto dal rapporto dell’arbitro e del commissario di campo emergerebbe, da un lato, la presenza di adeguata forza pubblica, dall’altro, che le misure d’ordine prese dalla Società sono state sufficienti. Nel richiamare precedenti dell’adita Corte e nel rappresentare di non volere che i propri sostenitori ed essa stessa siano identificati ed associati a due persone isolate che niente hanno a che vedere con il tifo ed il sostegno alla A.C. Prato Spa, ha concluso per la riduzione dell’ammenda. Nel referto degli ufficiali di gara, l’assistente dell’arbitro n. 2, signor Fabrizio Lombardo, ha segnalato “che per 3 volte nel primo tempo e per tutta la durata del secondo tempo, dal primo all’ultimo minuto, mi venivano rivolte da due personaggi appartenenti alla tifoseria locale, le seguenti frasi: ‘devi fare la fine del tuo collega di Ferrara, lui è morto dopo due ore tu devi morire dopo 40 minuti, bastardo, figlio di troia, il tuo collega non è più buono nemmeno per fare i bachi per andare a pesca, stasera voglio sapere che sei morto, non so nemmeno di dove tu sia ma non devi arrivare nemmeno a Viareggio, devi tornare a casa stasera e trovare tutti i tuoi cari morti’. Gli insulti venivano poi terminati, con quindi il solo intento di multare la società, dalle frasi: ‘segna mi raccomando, scrivila questa, questa sono 3000 euro, questa sono altri 10.000,00 euro, dovete pagare voi, la Lega e quel bavoso di Macalli’. Segnalo inoltre che durante il secondo tempo venivo raggiunto da 3 sputi, uno dei quali mi colpiva la mano e la schiena e che anche un calciatore della squadra ospite del Pontedera, durante una rimessa laterale, veniva fatto oggetto di diversi sputi”. Dal rapporto del Commissario di campo, emerge inoltre che nel primo tempo, subito dopo la segnatura della prima rete del Pontedera, dalla tribuna dei supporter del Prato si è alzato il coro “Lega italiana figli di puttana” ripetuto per due volte. Ne consegue che la sanzione dell’ammenda è stata inflitta per: 1) le continue frasi oltraggiose rivolte ad un assistente arbitrale; 2) i 3 sputi indirizzati allo stesso assistente arbitrale; 3) i diversi sputi indirizzati ad un calciatore della squadra ospite; 4) il coro offensivo verso la Lega. La Corte ritiene di respingere il reclamo in quanto la sanzione appare congrua rispetto ai descritti e plurimi accadimenti. In particolare, le frasi oltraggiose rivolte all’assistente arbitrale per un arco temporale molto lungo (3 volte nel primo tempo e per tutta la durata del secondo tempo) sono state connotate da accentuata gravità in quanto hanno fatto esplicito riferimento ad un tragico episodio luttuoso, costituito dal recente decesso di un arbitro di lega Pro al ritorno da una gara. La considerevole gravità di tali frasi, unitamente alle altre condotte offensive, fanno ritenere che, sebbene gli episodi maggiormente riprovevoli siano stati posti in essere da due soli soggetti, la sanzione inflitta sia proporzionata ai fatti. Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.C. Prato S.p.A. di Prato. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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