F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezioni Unite – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 086/CSA del 27 Marzo 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale 104/CSA del 12 Maggio 2015 e su www.figc.it 7. RICORSO CALC. RODRIGUEZ BAROTTI CRISTIAN AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA SEGUITO GARA PARMA/ATALANTA DELL’8.3.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 174 del 10.3.2015)

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezioni Unite - 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 086/CSA del 27 Marzo 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale 104/CSA del 12 Maggio 2015 e su www.figc.it 7. RICORSO CALC. RODRIGUEZ BAROTTI CRISTIAN AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA SEGUITO GARA PARMA/ATALANTA DELL’8.3.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 174 del 10.3.2015) Con ricorso ritualmente proposto il Calciatore Rodriguez Barotti Cristian Gabriel ha impugnato la decisione con la quale il Giudice Sportivo presso la L.N.P. Serie A (Com. Uff. n. 174 del 10.3.2015) gli ha inflitto, seguito gara Parma/Atalanta dell’8.3.2015, le seguenti sanzioni: una giornata di squalifica “doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario” + tre giornate di squalifica “per avere, all'atto della consequenziale espulsione, afferrato con veemenza il braccio sinistro del Direttore di gara, proferendo espressioni ingiuriose”. Con i motivi scritti il ricorrente ha eccepito la sussistenza di: 1) una versione parzialmente differente rispetto alla refertazione del Direttore di gara; 2) un minor disvalore della locuzione da lui pronunciata comunque priva di significato univocamente offensivo. A supporto delle sue richieste ha richiamato precedenti relativi alla giurisprudenza della Corte di Giustizia Federale. Ha, quindi, concluso chiedendo: A) in via istruttoria, chiarimenti al Direttore di gara circa l'episodio sanzionato; B) in via principale, la riduzione della squalifica a due giornate effettive di gara; C) in subordine, limitando la stessa a tre giornate effettive di gara; ovvero riducendo la squalifica a tre giornate effettive di gara e convertendo la quarta in un'ammenda, proporzionata alla gravità del fatto. Alla seduta del 27.3.2015, tenutasi davanti alla Corte Sportiva d'Appello – Sezioni Unite – è comparso il difensore del ricorrente il quale ha illustrato i motivi scritti concludendo in conformità. Il ricorso è privo di fondamento e deve essere rigettato. Osserva, all'uopo, questa Corte che, quanto alle tre giornate di squalifica di gara irrogate in relazione al comportamento tenuto nei confronti dell'Arbitro, i rilievi e le puntualizzazioni del calciatore ricorrente non colgono nel segno atteso che il gesto esaustivamente refertato (con veemenza) integra gli estremi della violenza, ulteriormente aggravato dalle reiterate espressioni ingiuriose proferite nel contesto. Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dal calc. Rodriguez Barotti Cristian. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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