F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 099/CSA del 24 Aprile 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 105/CSA del 12 Maggio 2015 e su www.figc.it 2. RICORSO DELL’A.S.D. NAPOLI CALCIO FEMMINILE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. RICCIO ALESSANDRO SEGUITO GARA LUDUS PALERMO/NAPOLI CALCIO FEMMINILE DEL 12.4.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Calcio Femminile – Com. Uff. n. 64 del 15.4.2015).

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 099/CSA del 24 Aprile 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 105/CSA del 12 Maggio 2015 e su www.figc.it 2. RICORSO DELL’A.S.D. NAPOLI CALCIO FEMMINILE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. RICCIO ALESSANDRO SEGUITO GARA LUDUS PALERMO/NAPOLI CALCIO FEMMINILE DEL 12.4.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Calcio Femminile - Com. Uff. n. 64 del 15.4.2015). Con ricorso ritualmente proposto la Società Napoli Calcio Femminile ha impugnato la decisione (Com. Uff. n. 63 del 15.4.2015) con la quale il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Calcio Femminile ha inflitto, seguito gara Lodus Palermo/Napoli Calcio Femminile del 15.4.2015, all'allenatore Riccio Alessandro la squalifica per tre gare “per avere, a fine gara, rivolto frasi ingiuriose contro la terna arbitrale”. Con i motivi scritti la ricorrente ha contestato la eccessività della sanzione irrogata eccependo che la frase pronunciata dal Riccio, lungi dall'assumere connotati offensivi e/o ingiuriosi, doveva ritenersi la manifestazione di un disappunto e malcontento per quanto accaduto sul terreno di gioco.Ha, pertanto, concluso chiedendo, in via principale, l'annullamento della sanzione inflitta e, in subordine, la congrua riduzione della stessa. Alla seduta del 24.4.2015, tenutasi davanti alla Corte Sportiva di Appello Nazionale – IIIa Sezione Giudicante – è comparso il difensore della ricorrente il quale ha illustrato i motivi scritti concludendo in conformità. Il ricorso è parzialmente accolto per quanto di ragione. Osserva, all'uopo, questa Corte che la frase pronunciata dall'allenatore Riccio, pur non connotata da contenuti ingiuriosi, possa, per contro, ritenersi del tutto inappropriata e, comunque, tesa a porre in dubbio la credibilità e terzietà degli Ufficiali di gara. Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Napoli Calcio Femminile di Napoli e per l’effetto riduce la sanzione inflitta al Sig. Riccio Alessandro ad 1 giornata effettiva di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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