F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 099/CSA del 24 Aprile 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 105/CSA del 12 Maggio 2015 e su www.figc.it 4.RICORSO DEL CALC. FARRUKU DARIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2016 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES, VOLUNTAS CALCIO SPOLETO/ VILLABIAGIO DELL’11.4.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 80 del 13.4.2015)
F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 099/CSA del 24 Aprile 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 105/CSA del 12 Maggio 2015 e su www.figc.it
4.RICORSO DEL CALC. FARRUKU DARIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2016 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES, VOLUNTAS CALCIO SPOLETO/ VILLABIAGIO DELL’11.4.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 80 del 13.4.2015)
Con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 80 del 13.4.2015 il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale ha inflitto al sig. Dario Farruku, tesserato per la società A.S.D. Villabiagio, partecipante al campionato nazionale juniores, la sanzione della squalifica fino al 31.12.2016. Questo il provvedimento del Giudice Sportivo impugnato dal reclamante: «Espulso per doppia ammonizione, alla notifica del provvedimento disciplinare, correva verso il Direttore di gara e lo colpiva con molta violenza con due calci al ginocchio i quali cagionavano fortissimo dolore ed un vistoso ematoma con tumefazione nonostante l’intervento dei compagni di squadra e degli avversari al fine di farlo allontanare, costui tentava nuovamente di avvicinarsi all’Ufficiale di gara senza tuttavia riuscirvi e nella circostanza gli rivolgeva espressioni minacciose mostrandogli il pugno chiuso. Allontanato, si dirigeva verso la zona adibita al pubblico e rivolgeva loro espressioni minacciose». Avverso siffatta decisione propone ricorso il calciatore Farruku chiedendo, in via principale, «che sia ridotta la squalifica inflittagli dal Giudice Sportivo Nazionale quanto meno sino al 31.12.2015; in via subordinata, che sia comunque ed equamente ridotta la squalifica con la quale è stato sanzionato». A tal fine il reclamante, ammettendo le proprie responsabilità, segnala «di non essere stato mai autore di simili condotte antisportive», evidenziando che la condotta di cui trattasi, «non giustificata e quindi biasimabile, è pur tuttavia stata ingenerata dalla concorrente e colposa condotta del Direttore di gara il quale sin dall’inizio dell’incontro aveva “promesso” un simile provvedimento, il cui verificarsi ha ingenerato lo scatto di rabbia illegittimo del ricorrente». Alla seduta svoltasi innanzi a questa C.S.A. il giorno 24 aprile u.s. è comparso il sig. Farruku Dario, assistito dal proprio difensore, insistendo per l’accoglimento delle conclusioni già in reclamo rassegnate. Il reclamo non può trovare accoglimento. Il fatto “storico” è acclarato. Chiare, in tal senso, le risultanze del referto ufficiale di gara, accompagnato dalla nota efficacia privilegiata, nel quale si rinviene una ricostruzione puntuale e dettagliata del comportamento oggetto di sanzione. In particolare, dal referto arbitrale si ricava che la condotta tenuta dal calciatore di cui trattasi ha avuto contenuto inammissibilmente e gravemente violento, antisportivo e minaccioso. Mostrato il cartellino rosso, il sig. Farruku correva verso l’arbitro, colpendolo «con molta violenza» con due calci sopra al ginocchio destro, procurando allo stesso, specifica il referto, «fortissimo dolore». Dolore rimasto, peraltro, intenso anche quando l’arbitro si è recato al Pronto soccorso, ove constatata, peraltro, una tumefazione con ematoma alla coscia destra, veniva dimesso con una prognosi di 5 giorni. Inoltre, si legge ancora nel predetto rapporto di gara, «dopo il gesto i compagni di squadra e gli avversari provavano ad allontanarlo, ma egli tentava nuovamente di avvicinarsi verso di me dicendomi “ti ammazzo, coglione”, e mostrandomi il pugno chiuso». Occorre, poi, tenere presente che il comportamento antisportivo del reclamante proseguiva anche successivamente, atteso che, allorché «i compagni riuscivano ad allontanarlo dal terreno di gioco», si legge ancora in referto, «si dirigeva verso la zona adibita al pubblico, ancora vestito in tenuta sportiva, rivolgendosi ad alcuni spettatori con le seguenti parole: “se non state zitti meno anche voi”». In definitiva, il reclamante, oltre al fatto della gravissima violenza usata nei confronti del direttore di gara, ha posto in essere plurime condotte sportivamente antidoverose, peraltro in differenti momenti e contesti. Pertanto, il complessivo comportamento del reclamante non consente alcuna riduzione della sanzione allo stesso inflitta dal Giudice Sportivo, che appare infatti
congruamente determinata in relazione ai fatti di cui trattasi nel loro insieme valutati, specie in considerazione della gravità degli stessi. Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dal calc. Farruku Dario. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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