LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 259 del 12.05.2015 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 9)RICORSO DEL CALCIATORE Ivano CIANO/MATERA CALCIO S.r.l.

LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 259 del 12.05.2015 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 9)RICORSO DEL CALCIATORE Ivano CIANO/MATERA CALCIO S.r.l. Con ricorso, notificato il 5/2/2015, Ivano Ciano esponeva di aver concluso un accordo economico con la Società S.S. Matera Calcio per la stagione sportiva 2013-2014 prevedente un compenso di €.20.000,00, precisando di aver percepito acconti ammontanti ad € 16.000,00. Concludeva, pertanto, chiedendo la condanna della Società al pagamento del residua importo di €. 4.000,00. Si costituiva la Società contestando integralmente la pretesa proposta dal Ciano, della quale insisteva per il rigetto sul decisivo rilievo della corresponsione, con plurimi versamenti per complessivi € 20.900,00, allegando la relativa documentazione doc. ti da 2 a 14. Rileva al riguardo la Commissione che dai documenti prodotti si evince L’obbiettivo riscontro di pagamenti per € 19.200,00, comprovati dalla produzione di assegni bancari con relativa girata per L’incasso ed estratti conto nei quali risultano annotati i detti addebiti. Deve, viceversa ed al contrario, osservarsi che alcuna valenza probatoria pub attribuirsi al documento versato in atti sub 14), in quanto trattasi di fotocopia leggibile della sola matrice del titolo ( assegno circolare), documentazione che, in difetto della richiesta della parte di emissione del titolo stesso, e della comunicazione dell'istituto di credito attestante l'esecuzione della disposizione di bonifico, va considerata quale mera allegazione difensiva sfornita di qualsiasi prova. Consegue dalle superiori considerazioni che il credito del ricorrente risulta accertato nella misura di € 800,00 P.Q.M La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società MATERA CALCIO S.r.l.. al pagamento in favore del sig. Ivano CIANO della somma di €.800,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae(@lnd.it Si fa obbligo alla Società di comunicare alla Lega Pro i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.
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