LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 259 del 12.05.2015 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 10)RICORSO DEL CALCIATORE Fabio ORLANDO/MATERA CALCIO S.r.l.

LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 259 del 12.05.2015 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 10)RICORSO DEL CALCIATORE Fabio ORLANDO/MATERA CALCIO S.r.l. Con ricorso, notificato il 17/03/2015, Fabio ORLANDO esponeva di aver concluso un accordo economico con la Società S.S. Matera Calcio per la stagione sportiva 2013-2014 prevedente un compenso di €.14.116,38 precisando di aver percepito acconti ammontanti ad €.9.900,00. Concludeva, pertanto, chiedendo la condanna della Società al pagamento del residuo importo di €.4.216,38. La Commissione Accordi Economici: letti gli atti ed esaminati i documenti di causa; udito il relatore; sentite le parti; ritenuto che la liberatoria datata 08.05.2014, prodotta in giudizio dalla Società, per il suo tenore letterale, non può che ritenersi riferita al periodo precedente la sua sottoscrizione e non anche ai mesi di maggio e giugno 2015, in cui il calciatore ha eseguito le proprie prestazioni e la Società nulla ha in merito contestato; ulteriore conferma si evince dal fatto che gli importo corrisposto al calciatore sono inferiori a quelli pattuiti nell'accordo economico; pertanto, a ritenuto dovuta la differenza di Euro 4.216,38; P.Q.M. La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società MATERA CALCIO S.r.l. al pagamento in favore del sig. Fabio ORLANDO della somma di €.4.216,38. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it. Si fa obbligo alla Società di comunicare alla Lega Pro i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.
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