COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°58 del 07/5/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale APPELLO DELLA SOCIETA’ VIRTUS NEPEZZANO TERAMO AVVERSO LA SQUALIFICA DEL CALCIATORE D’AMBROSIO ROLANDO FINO AL 30.12.2015, ADOTTATA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA CAMPLI CALCIO – VIRTUS NEPEZZANO, DISPUTATA L’1.04.15, VALEVOLE PER LA COPPA TRE VALLI TERAMO (C.U. N°42 DEL 09.04.15 – DELEGAZIONE PROVINCIALE TERAMO).
COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul
Comunicato Ufficiale N°58 del 07/5/2015
Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale
APPELLO DELLA SOCIETA’ VIRTUS NEPEZZANO TERAMO AVVERSO LA SQUALIFICA DEL CALCIATORE D’AMBROSIO ROLANDO FINO AL 30.12.2015, ADOTTATA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA CAMPLI CALCIO – VIRTUS NEPEZZANO, DISPUTATA L’1.04.15, VALEVOLE PER LA COPPA TRE VALLI TERAMO (C.U. N°42 DEL 09.04.15 – DELEGAZIONE PROVINCIALE TERAMO).
Con appello ritualmente proposto, la Società Virtus Nepezzano Teramo ha impugnato e chiesto la riduzione del provvedimento sopra specificato, adottato dal G.S. perché il D’Ambrosio, colpito da provvedimento disciplinare, assumeva un atteggiamento violento e minaccioso nei confronti del direttore di gara al quale tirava la maglia, colpendolo poi con due manate al petto che gli provocavano dolore; in seguito gli affermava un braccio con molta forza provocandogli un visibile livido e, infine, allontanato dai propri compagni di squadra dal terreno di gioco reiterava offese e minacce.
Ha dedotto l’appellante e ribadito in sede di audizione l’eccessività del provvedimento impugnato, pur riconoscendo che il calciatore si era reso responsabile di una semplice spinta al petto del direttore di gara quale atteggiamento di protesta per l’espulsione decretata. Ha contestato, peraltro, i gesti di violenza e le espressioni ingiuriose e minacciose che sarebbero state rivolte al calciatore.
L’arbitro della gara, in sede di supplemento di rapporto, ha ribadito che il calciatore D’Ambrosio si era reso effettivamente responsabile degli episodi descritti originariamente, confermando, altresì, che tali episodi di violenza e di minacce e ingiurie, si sono verificati in tempi diversi e nonostante l’intervento dei compagni di squadra che cercavano di trattenerlo, a dimostrazione dell’intento aggressivo che ha animato lo stesso calciatore.
Osserva la Corte che la sanzione adottata nei confronti del calciatore deve essere integralmente confermata alla luce delle precisazioni fornite dal direttore di gara, in considerazione del fatto che i riferimenti arbitrali sono, come noto, fonte di prova privilegiata. Va, altresì, rilevato, che la sanzione inflitta appare congrua ed adeguata al comportamento reiterato tenuto dal calciatore in occasione degli episodi descritti dal direttore di gara e cha ha comportato a quest’ultimo conseguenze di natura fisica.
Per questi motivi, la Corte Sportiva Territoriale
DELIBERA
di respingere l’appello, disponendo addebitarsi la relativa tassa.
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