COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°61 del 14/5/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. POPOLI CALCIO AVVERSO LE SANZIONI (SQUALIFICA AL CALCIATORE BLOY COSTANTINO FINO AL 15.2.2020; AMMENDA ALLA SOCIETA’ DI € 250,00; OBBLIGO DI RISARCIRE ALL’UFFICIALE DI GARA GLI EVENTUALI DANNI RICHIESTI E DOCUMENTATI) INFLITTE DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA POPOLI CALCIO / TORRE ALEX CEPAGATTI, DISPUTATA IL 15.2.2015 PER IL CAMPIONATO PROVINCIALE ALLIEVI, GIRONE “A”. (C.U. N°29 del 19.2.2015 – DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PESCARA).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°61 del 14/5/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. POPOLI CALCIO AVVERSO LE SANZIONI (SQUALIFICA AL CALCIATORE BLOY COSTANTINO FINO AL 15.2.2020; AMMENDA ALLA SOCIETA’ DI € 250,00; OBBLIGO DI RISARCIRE ALL’UFFICIALE DI GARA GLI EVENTUALI DANNI RICHIESTI E DOCUMENTATI) INFLITTE DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA POPOLI CALCIO / TORRE ALEX CEPAGATTI, DISPUTATA IL 15.2.2015 PER IL CAMPIONATO PROVINCIALE ALLIEVI, GIRONE “A”. (C.U. N°29 del 19.2.2015 – DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PESCARA). Con appello ritualmente proposto, la società A.S.D. Popoli Calcio ha impugnato i provvedimenti di cui in epigrafe, chiedendone l’annullamento o, in subordine, la riduzione, adottati dal G.S. con le seguenti motivazioni: “ .... La gara veniva sospesa al 30º del IIº tempo a causa della grave condotta posta in essere dal Sig. BLOY Costantino,n.3 della Società ASD POPOLI CALCIO il quale, a fronte della espulsione comminatagli dall'ufficiale di gara, aggrediva quest'ultimo con un violento calcio all'altezza del bacino e causandone una rovinosa caduta con un ulteriore spintone; inoltre il medesimo Sig. BLOY Costantino, a seguito della caduta dell'arbitro, gli si chinava addosso inveendogli contro ad alta voce. Solo grazie all'intervento di un suo compagno di squadra lo stesso si allontanava: nell'immediatezza dell'occorso si registrava l'intervento di un medico probabilmente sopraggiunto dagli spalti; successivamente l'arbitro veniva accompagnato con mezzo proprio presso il vicino nosocomio di Pescara dove veniva riscontrato:"trauma contusivo ginocchia con escoriazioni e trauma contusivo coscia sx margine laterale …. ". L’appellante ha dedotto e ribadito in sede di audizione, che il Bloy, fermo in campo durante la partita, veniva urtato accidentalmente dal direttore di gara che correva all’indietro, si sbilanciava, perdeva l’equilibrio e cadeva a terra. In maniera del tutto inaspettata l’arbitro, però, rialzandosi, estraeva il cartellino rosso e, solo a questo punto, il calciatore colpiva accidentalmente lo stesso con un calcio, gesto espressione di uno stato di agitazione e frustrazione conseguente alla percepita iniqua sanzione. In ogni caso, lo stesso arbitro non riportava conseguenze, come sostenuto dalla Dr.ssa Zuleyka Bianchi, medico chirurgo iscritto all’Ordine dei Medici di Pescara, Medico sociale del Popoli Calcio. Il direttore di gara, in sede di supplemento di rapporto e sentito a chiarimenti, ha confermato gli originari riferimenti, precisando che anche durante la fase del riconoscimento era stato preso in giro in maniera plateale e irriguardosa dal Bloy e che, in ogni caso, il comportamento proditorio del calciatore gli aveva causato un forte dolore. L’entità delle conseguenze è, del resto, certificata dal Pronto Soccorso dell’Ospedale di Pescara, che giustifica i sei giorni di prognosi con un trauma contusivo alle ginocchia e un trauma contusivo alla coscia sinistra. Osserva la Corte che l’appello è infondato e non merita accoglimento. Dagli atti ufficiali in possesso del Comitato e soprattutto dalle precisazioni fornite dal direttore di gara anche in sede di audizione risulta, infatti, in modo chiaro ed inequivocabile la volontarietà e l’eccessività del gesto, nonché il comportamento provocatorio tenuto dal Bloy, prima, durante e dopo la gara con la conseguenza che tutte le sanzioni impugnate devono essere integralmente confermate in quanto congrue ed adeguate agli addebiti contestati, soprattutto in relazione alla categoria di appartenenza del calciatore sanzionato, che dovrebbe essere caratterizzata da intenti ludici e formativi. Per questi motivi, la Corte DELIBERA di respingere l’appello, disponendo incamerarsi la tassa versata.
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