COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 119 del 20/05/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale 6.1 – RICORSO DELLA SOCIETA’ POL. SALANDRA AVVERSO LA SQUALIFICA INFLITTA DAL GIUDICE SPORTIVO AL CALCIATORE CASTELLANO ROBERTO, RIPORTATA SUL C.U. N.88 DEL 25.03.2015.

COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 119 del 20/05/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale 6.1 - RICORSO DELLA SOCIETA’ POL. SALANDRA AVVERSO LA SQUALIFICA INFLITTA DAL GIUDICE SPORTIVO AL CALCIATORE CASTELLANO ROBERTO, RIPORTATA SUL C.U. N.88 DEL 25.03.2015. Letto il reclamo ritualmente proposto dalla Società POL. SALANDRA avverso la squalifica inflitta al calciatore CASTELLANO ROBERTO, come riportata su C.U. n.88 del 25/03/2015; Letti gli atti ufficiali di gara; Ascoltata la Società reclamante che ne aveva fatto rituale richiesta; Procedutosi all’audizione il D.G.; Premesso che l’accertamento dei fatti portati al vaglio dei Giudici Sportivi deve avvenire esclusivamente attraverso le risultanze degli atti ufficiali (referto arbitrale, supplemento di referto, dichiarazioni rese dall'arbitro in sede di audizione) i quali hanno valore di “prova privilegiata”, essendo assistiti da “presunzione di verità" e non possono trovare ingresso prove, testi o mezzi probatori affidati a dichiarazioni di parte o di terzi;; Acclarato come le motivazioni dalla Società reclamante addotte non abbiano, invero, trovato riscontro non solo negli atti ufficiali di gara, ma neppure nelle dichiarazioni del D.G. il quale in sede di deposizione ha integralmente confermato il contenuto del referto, dal cui esame è stato possibile acquisire certezza riguardo la responsabilità del calciatore CASTELLANO ROBERTO in riferimento alla condotta allo stesso ascritta, che è lecito qualificare adeguatamente sanzionata; Considerato, ancora, come in sede di comparizione di proprio Dirigente il ricorrente Sodalizio abbia negato che il proprio tesserato avesse più volte colpito l’Arbitro qualificando l’aggressione come meramente episodica e circoscritta ad un solo contatto; Ritenuto, aldilà dell’interpretazione dalla Società reclamante attribuita agli eventi dal D.G. descritti, come dalla lettura degli atti ufficiali e dalla deposizione di quest’ultimo, il quale ha dettaglitamente descritto la dinamica dei fatti e senza beneficio del dubbio confermato l’identità dell’aggressore, chiara sia emersa la responsabilità dal calciatore CASTELLANO ROBERTO in relazione al violento comportamento dal medesimo tenuto con ripetuti calci inferti allo stinco dell’Arbitro, il quale, in ragione del trauma alla regione tibiale della gamba destra patito, era stato addirittura costretto a ricorrere a cure sanitarie presso il Presidio Ospedaliero di Chiaromonte per quanto dalla documentzione in atti inconfutabilmente attestato; Considerato alla stregua delle argomentazioni che precedono come la condotta del giocatore CASTELLANO ROBERTO debba qualificarsi particolarmente violenta e nondimeno aggravata dagli esiti lesivi alla stessa conseguenti e come tale appropriatamente punita senza possibilità di riconsiderazione da parte di questo Collegio della decisione del D.G. P.Q.M. • Rigetta il reclamo proposto della POL. SALANDRA avverso la squalifica dal GIUDICE SPORTIVO inflitta al proprio tesserato CASTELLANO ROBERTO e riportata su C.U. n° 88 del 25.03.2015; • Dispone incamerarsi la tassa reclamo, se versata.
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