COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 118 del 30 Aprile 2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE 88. DELIBERA C.S.A.T. – RECLAMO REAL ARIANO IRPINO – GARA ATLETICO TAURASI / REAL ARIANO IRPINO DELL’11.04.2015 – 1^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 118 del 30 Aprile 2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE 88. DELIBERA C.S.A.T. – RECLAMO REAL ARIANO IRPINO – GARA ATLETICO TAURASI / REAL ARIANO IRPINO DELL’11.04.2015 – 1^ CAT. La Corte Sportiva di Appello Territoriale; visti gli atti ufficiali; letto il reclamo, osserva: con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania, n. 103 del 16 aprile 2015, il Giudice Sportivo Territoriale ha inflitto la sanzione della squalifica, per cinque giornate di gara, a carico del calciatore Costanzo Nicola perché “reagiva attingendo al petto diversi avversari e li colpiva ripetutamente con schiaffi al volto”. La tesi difensiva della reclamante non può trovare favorevole accoglimento. Invero, dalla lettura del reclamo proposto, non si evince alcun elemento che possa confutare quanto riportato dall’arbitro nel proprio referto di gara che, come da costante giurisprudenza sportiva, configura fonte privilegiata di prova. Quanto alla commisurazione della sanzione, deve rilevarsi la particolare gravità del comportamento del calciatore Costanzo Nicola, come innanzi riportato, a stralcio dal referto arbitrale. Di conseguenza, questa Corte ritiene che la sanzione inflitta dal Giudice di prime cure sia equa, rispetto alla gravità delle infrazioni commesse dal nominato calciatore. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo proposto dalla società Real Ariano Irpino; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.
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