COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 119 del 30 Aprile 2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE 90. DELIBERA C.S.A.T. – RECLAMO MALEVENTUM – GARA MALEVENTUM / MADDALONI C5 DEL 14.03.2015 – CALCIO A CINQUE – SERIE C1

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 119 del 30 Aprile 2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE 90. DELIBERA C.S.A.T. – RECLAMO MALEVENTUM – GARA MALEVENTUM / MADDALONI C5 DEL 14.03.2015 – CALCIO A CINQUE – SERIE C1 La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, visti gli atti ufficiali; letto il reclamo; sentita, nelle due distinte riunioni del 27 e 30 aprile 2015, nella persona del suo rappresentante, con l’assistenza del legale, la società, che aveva presentato regolare richiesta di audizione; ascoltato l’arbitro a chiarimenti, in seconda convocazione, osserva: con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania, n. 94 del 26.03.2015, pag. 1989, il Giudice sportivo Territoriale ha inflitto alla società reclamante le seguenti sanzioni: la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-6, l’ammenda di euro 600,00, nonché l’obbligo di disputa di tre giornate a porte chiuse. Successivamente, sul Comunicato Ufficiale n. 95 del 27.03.2015, veniva erroneamente riportata la sanzione della squalifica, fino al 13.03.2020, a carico del calcettista Corino Paolo. Quest’ultima deve intendersi “inibizione, fino al 13.03.2020, a carico del dirigente, sig. Corino Paolo”. La gara indicata in epigrafe è stata sospesa dall’arbitro, al 7’ del secondo tempo, come si legge nel rapporto ufficiale, “a causa di reiterati episodi di violenza perpetrati ai danni del direttore di gara da parte del dirigente accompagnatore, sig. Corino Paolo”. Con ricorso proposto nei termini temporali prescritti, la società Maleventum ha proposto appello avverso le citate decisioni del primo Giudice. La tesi difensiva della reclamante può trovare parziale accoglimento. Preliminarmente, questo Collegio ribadisce che la sospensione della gara è stata causata dai reiterati episodi di violenza perpetrati ai danni dell’arbitro n. 1, da parte dei dirigente, sig. Corino Paolo, per cui vanno confermate le decisioni del Giudice Sportivo Territoriale della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-6 e l’obbligo di disputa di tre gare interne, a porte chiuse. Per quanto attiene alle altre due doglianze (l’inibizione a carico del dirigente, sig. Corino Paolo, nonché la sanzione accessoria pecuniaria di euro 600,00), questo Collegio rileva che, dagli atti depositati, nonché dalle audizioni del direttore di gara e del presidente della società reclamante, con il supporto dell’assistente legale, ed infine dalla puntuale analisi e dalla valutazione complessiva dei fatti riportati, è emersa una ridimensionata responsabilità del tesserato della società Maleventum (rapporto ufficiale dell’arbitro e dichiarazione resa agli di Polizia di Stato). In considerazione di tutto quanto innanzi citato, questo Collegio giudica di dover ridurre le sanzioni impugnate, come di seguito specificato: fino al 13.03.2019 l’inibizione a carico del dirigente, sig. Corino Paolo; ad euro 450,00 l’ammenda a carico della società, confermando nel resto. P.Q.M. DELIBERA in parziale accoglimento del ricorso proposto dalla società Maleventum, di ridurre al 13.03.2019 l’inibizione a carico del dirigente, sig. Corino Paolo; ad euro 450.00 l’ammenda a carico della medesima società reclamante: di confermare nel resto; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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