COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 124 del 07 Maggio 2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE 91. DELIBERA C.S.A.T. – RECLAMO ATLETIK – GARA LAURINO / ATLETIK DEL 30.11.2014 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 124 del 07 Maggio 2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE 91. DELIBERA C.S.A.T. – RECLAMO ATLETIK – GARA LAURINO / ATLETIK DEL 30.11.2014 – 2^ CAT. La Corte Sportiva di Appello Territoriale; visti gli atti ufficiali; letto il reclamo, osserva: con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania, n. 86 del 5 marzo 2015, il Giudice Sportivo Territoriale ha rigettato il reclamo di prima istanza, della società in questa sede ricorrente, che era stato prodotto per presunta posizione irregolare, agli effetti del tesseramento, dei calciatori: Amato Giuseppe, Nicoletti Giacomo, Breglia Antonio, Viola Antonino, Petraglia Renato, Guadagno Giovanni, Gregorio Stefano, Coccaro Francesco, Ferrone Domenico, Palladino Andrea, Maffia Vito, Carissimi Daniele, Schiavo Massimiliano, Iorio Alessandro, Nicoletti Francesco, Coraggio Pasquale, Durante Adriano ed, infine, dell’assistente di parte, sig. Gregorio Angelo. Il Giudice di prima istanza ha fondato la sua decisione sul controllo dei tesserati presso l’Ufficio Tesseramenti del C.R. Campania e dell’organigramma societario, depositato presso la segreteria del citato C.R. Campania, dalla società Laurino, all’atto dell’iscrizione. Deve precisarsi che tutti i calciatori sono risultati in posizione regolare, agli effetti del tesseramento, nel mentre, viceversa, l’assistente di parte, sig. Gregorio Angelo, è risultato censito, a favore della società Laurino, a decorrere dall’11.12.2014, ovvero da data successiva, rispetto a quella di disputa della gara in esame. Pertanto, la partecipazione alla gara in esame dell’assistente di parte, sig. Gregorio Angelo (determinata, dal Codice di Giustizia Sportiva, come equivalente alla partecipazione a gara di un calciatore), è da considerare irregolare agli effetti del censimento. P.Q.M. DELIBERA in accoglimento del reclamo proposto dalla società Atletik, ed in riforma della delibera del Giudice di prima istanza, di infliggere, a carico della società Laurino, ai sensi e per gli effetti dell’art. 17, comma 5, lettera b), del Codice di Giustizia sportiva, la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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