COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 124 del 07 Maggio 2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE 92. DELIBERA C.S.A.T. – RECLAMO BOYS PIAZZOLLA – GARA BLUE LIONS / BOYS PIAZZOLLA DEL 7.12.2014 – 2^ CAT.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 124 del 07 Maggio 2015
DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE
92. DELIBERA C.S.A.T. – RECLAMO BOYS PIAZZOLLA – GARA BLUE LIONS / BOYS PIAZZOLLA DEL 7.12.2014 – 2^ CAT. La Corte Sportiva di Appello Territoriale; visti gli atti ufficiali; letto il reclamo, osserva: con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania, n. 88 del 12 marzo 2015, il Giudice Sportivo Territoriale ha rigettato il reclamo in prima istanza della medesima società ricorrente, prodotto per presunta posizione irregolare, agli effetti del tesseramento, dei calciatori: Morricone Francesco, Castellano Giovanni, Prudele Fabio, Trito Mario ed, infine, dell’assistente di parte, sig. Valentino Raffaele. Il Giudice di prima istanza ha fondato la sua decisione sul controllo dei tesserati presso l’Ufficio Tesseramenti del C.R. Campania. Deve precisarsi che tutti i calciatori, innanzi elencati, oggetto del reclamo, sono risultati in posizione regolare, agli effetti del tesseramento, nel mentre, viceversa l’assistente di parte, sig. Valentino Raffaele, è risultato tesserato, come calciatore, a favore della società Blue Lyons a decorrere dal 19.12.2014, ovvero da data successiva, rispetto a quella di disputa della gara in esame. Pertanto, la partecipazione alla gara in esame dell’assistente di parte, sig. Valentino Raffaele (determinata, dal Codice di Giustizia Sportiva, come equivalente alla partecipazione a gara di un calciatore), è da considerare irregolare, agli effetti del tesseramento. P.Q.M. DELIBERA in accoglimento del reclamo proposto dalla società Boys Piazzolla, ed in riforma della delibera del Giudice di prima istanza, di infliggere, a carico della società Blue Lions, ai sensi e per gli effetti dell’art. 17, comma 5, lettera b), del Codice di Giustizia sportiva, la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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