COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 124 del 07 Maggio 2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE 93. DELIBERA C.S.A.T. – RECLAMO VILLANOVA 2006 – GARA VILLANOVA 2006 / ANZANO 1971 DEL 12.04.2015 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 124 del 07 Maggio 2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE 93. DELIBERA C.S.A.T. – RECLAMO VILLANOVA 2006 – GARA VILLANOVA 2006 / ANZANO 1971 DEL 12.04.2015 – 2^ CAT. La Corte Sportiva di Appello Territoriale; visti gli atti ufficiali; letto il reclamo; sentita, nella riunione del 27 aprile 2015, nella persona del suo rappresentante, la società, che aveva presentato regolare richiesta di audizione; ascoltato l’arbitro a chiarimenti, nella medesima riunione, con l’assistenza del Rappresentante del Comitato Regionale Arbitri, osserva: con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania, n. 103 del 16 aprile 2015, il Giudice Sportivo Territoriale ha inflitto le seguenti sanzioni: ammenda di euro 105 per “presenza di propri sostenitori nello spogliatoio arbitrale. A fine gara i propri sostenitori, nonché tesserati non identificati, rivolgevano ingiurie e minacce all’arbitro”; inibizione, fino al 12.09.2015, a carico del dirigente, sig. Colantuono Umberto, perché “a fine gara, rivolgeva ingiurie e minacce all’arbitro, impedendogli di raggiungere lo spogliatoio”; squalifica, fino al 12.09.2015, a carico dell’allenatore, sig. Grasso Andrea, perché “a fine gara, rivolgeva ingiurie e minacce all’arbitro, impedendogli di raggiungere lo spogliatoio”; infine, la squalifica per cinque giornate di gara, a carico dei calciatori: Ardanese Raffaele, De Feo Antonio, Maraia Andrea, Roberto Matteo e Tarone Antonio perché “dopo la rete del pareggio della squadra avversaria, insieme ad altri tesserati della sua squadra, accerchiavano l’arbitro e lo spintonavano, rivolgendogli frasi ingiuriose e minacciose”. Con riscorso, trasmesso nei termini temporali prescritti, la società Villanova 2006 si è opposta alle citate decisioni. La tesi difensiva della reclamante non può trovare favorevole accoglimento. Preliminarmente, questo Collegio ribadisce che, ai sensi dell’art. 34, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, è espressamente vietato il contraddittorio con l’arbitro, richiesto dalla reclamante. Orbene, in esito ad un’articolata istruttoria, nella quale sono intervenuti in audizione il direttore di gara ed il presidente della società reclamante, che ha depositato una documentazione a supporto del ricorso, questo Collegio ritiene, a seguito dell’accurata analisi, sia delle dichiarazioni, sia della documentazione depositata in atti, che non sia stata superata la presunzione (determinata da consolidata ed univoca giurisprudenza) della valenza del referto arbitrale quale fonte privilegiata di prova, sia pure con qualche incongruenza, alla quale si farà ora riferimento. Invero, per ammissione dello stesso direttore di gara, non è stato riportato sul referto il nominativo del calciatore della società Villanova 2006, al quale era stato notificata l’espulsione dal terreno di gioco, mediante esibizione del cartellino rosso. Deve precisarsi che egli è stato indicato, durante la sua audizione, dal presidente della società reclamante, nella persona del calciatore Cerriolo Giuseppe (n. 16 in distinta), per il quale è doveroso procedere alla remissione degli atti al primo Giudice. Deve sottolinearsi che il referto arbitrale, fatta eccezione per l’episodio sopra riportato, risulta pienamente ed obiettivamente corrispondente ai fatti verificatisi, peraltro confermati anche dai rapporti dei Commissari di Campo. Quanto alla documentazione in ordine al presunto “non gol”, al 47’ del secondo tempo, assegnato dall’arbitro a favore della società Anzano 1971, essa non può essere assunta quale fonte di prova. Tanto meno possono essere giudicate come fonti di prova le dichiarazioni dei capitani di entrambe le squadre in gara, relative al predetto “non gol”. Deve, anzi, evidenziarsi che agli atti è allegata una dichiarazione del presidente della società Anzano 1971, che segnala come la sottoscrizione della dichiarazione, da parte del capitano della società medesima (al termine della gara in esame), sig. Francesco Maraia, sia stata indotta dall’atteggiamento minaccioso della società ospitante. Per questo specifico episodio, invero di particolare gravità, si dispone la trasmissione del fascicolo d’ufficio alla Procura Federale della F.I.G.C., per i relativi accertamenti. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo proposto dalla società Villanova 2006; di rimettere gli atti al primo Giudice, limitatamente alla sanzione da infliggere a carico del calciatore Cerriolo Giuseppe (n. 16 della distinta ufficiale di gara della società Villanova 2006); dispone la trasmissione del fascicolo d’ufficio alla Procura Federale della F.I.G.C., per gli accertamenti di cui alla parte motiva; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.
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