COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 126 del 14 Maggio 2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE 93. DELIBERA C.S.A.T. – RECLAMO ACCIAROLI FOOTBALL CLUB – GARA ACCIAROLI FOOTBALL CLUB I PATTANO 1966 DEL 22.11.2014 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 126 del 14 Maggio 2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE 93. DELIBERA C.S.A.T. – RECLAMO ACCIAROLI FOOTBALL CLUB – GARA ACCIAROLI FOOTBALL CLUB I PATTANO 1966 DEL 22.11.2014 – 2^ CAT. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, osserva: con atto presentato nei termini temporali prescritti, la società reclamante ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale (sanzione pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania, n. 72 del 22.01.2015, pag. 1392), con la quale è stato rigettato, alla società medesima, il reclamo presentato in prima istanza. L’appello non può trovare favorevole accoglimento. Invero, dagli atti in fascicolo si rileva che l’Ufficio Tesseramento del C.R. Campania, in data 8 gennaio 2015, con richiesta inoltrata a mezzo posta elettronica al CED di Roma (Ufficio Tesseramenti L.N.D.), ha provveduto alla rettifica del giorno della data di nascita, relativa al calciatore Trotta Fabio, erroneamente digitata come 29.12.1980, anziché 28. Deve precisarsi che, a supporto della predetta richiesta di rettifica, l’Ufficio Tesseramento del C.R. Campania ha allegato il documento di riconoscimento (carta di identità) ed il codice fiscale del calciatore Trotta Fabio, nato, come già puntualizzato, il 28.12.1980. Deve, dunque, giudicarsi regolare la partecipazione del calciatore medesimo alla gara in epigrafe. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo proposto dalla società Acciaroli Football Club; di omologare il risultato conseguito sul campo (3-3); dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.
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