COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 126 del 14 Maggio 2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE 94. DELIBERA C.S.A.T – RECLAMO POLISPORTIVA AZZURRA PAUPISI – GARA VOLTURNIA BAIA E LATINA / POL. AZZURRA PAUPISI DEL 21.03.2015 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 126 del 14 Maggio 2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE 94. DELIBERA C.S.A.T – RECLAMO POLISPORTIVA AZZURRA PAUPISI – GARA VOLTURNIA BAIA E LATINA / POL. AZZURRA PAUPISI DEL 21.03.2015 – 2^ CAT. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, visti gli atti ufficiali; letto il reclamo; sentita, nella persona del suo rappresentante legale, la società, che aveva presentato regolare richiesta di audizione; ascoltato l’arbitro a chiarimenti, osserva: con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania, n. 94 del 26 marzo 2015, pagg. 1973/1974, il Giudice Sportivo Territoriale ha deliberato, a carico della medesima società Pol. Azzurra Paupisi, la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3, con le sanzioni accessorie della penalizzazione di un punto in classifica, dell’obbligo di indennizzo per mancato incasso a favore della società ospitante e dell’ammenda, per aver rinunciato al prosieguo della gara indicata in epigrafe. La decisione, con appello trasmesso nei tempi temporali presritti, è stata impugnata dalla medesima società. La reclamante sostiene di non aver rinunciato a proseguire la gara e di non essersi mai trovata in inferiorità numerica: la stessa, infatti, al momento della sospensione, era in campo con sette calciatori, nessuno dei quali avrebbe rappresentato all’arbitro l’intenzione di ritirarsi. Per contro, il direttore di gara, in sede di audizione presso questo Collegio, ha riferito che, effettivamente, nella distinta della reclamante sono indicati nove calciatori più l’assistente, ma, in realtà, è avvenuto che uno di essi, indicato con un tratto di penna, ha svolto, sin dall’inizio, le funzioni di assistente di parte dell’arbitro. Ha, inoltre, precisato che, degli otto calciatori che hanno preso parte alla gara, uno è stato espulso al 24’ del primo tempo ed un altro, dopo la seconda rete realizzata dalla società Volturnia Baia e Latina, gli si era avvicinato, riferendogli di essersi infortunato, per cui usciva dal terreno di gioco. Il direttore di gara ha ulteriormente precisato che anche il capitano della società Azzurra Paupisi gli confermava la stessa intenzione, mentre un dirigente in panchina si era allontanato dal campo di giuoco. All’esito della lettura degli atti e delle riportate audizioni, questa Corte Sportiva ritiene che, pur prendendo atto della confusione, obiettivamente determinata anche dal direttore di gara (ad esempio, per quel che concerne l’assistente di parte ed un singolare segno grafico sulla distinta di gara della società Azzurra Paupisi), per quanto riguarda il numero dei calciatori schierati in campo dalla reclamante, debba darsi credito alla refertazione dell’arbitro, atteso che, come da consolidata giurisprudenza sportiva, essa è da valutare quale fonte privilegiata di prova. Deve, dunque, ritenersi che, al momento della sospensione della gara, la Pol. Azzurra Paupisi fosse rimasta con sei calciatori (ovvero, con un numero insufficiente, ai fini della regolarità di svolgimento di una gara, che si configura con la presenza in campo di almeno sette calciatori per ognuna delle due squadre), con la conseguenza che, al di là delle intenzioni del capitano della reclamante, evidenziate dall’arbitro, il triplice fischio del direttore di gara di sospensione della gara vada correlato alla sopravvenuta inferiorità numerica della Pol. Azzurra Paupisi. L’appello, deve, pertanto, essere parzialmente accolto, in ragione del fatto che, nella circostanza, si sia determinata una mera condizione d’inferiorità numerica. P.Q.M. DELIBERA in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla Pol. Azzurra Paupisi, di confermare, a carico della stessa, la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3, per sopravvenuta inferiorità numerica; di annullare nel resto; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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