COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°43 del 06.05.2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. BORGO SAN DONNINO F.C. avverso squalifica per 4 giornate calc. RASTELLI MATTEO delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 40 del 15.4.2015 gara IL TONNOTTO – BORGO SAN DONNINO dell’8.4.2015

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°43 del 06.05.2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. BORGO SAN DONNINO F.C. avverso squalifica per 4 giornate calc. RASTELLI MATTEO delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 40 del 15.4.2015 gara IL TONNOTTO - BORGO SAN DONNINO dell'8.4.2015 L'A.S.D. BORGO SAN DONNONI F.C., della quale è stato sentito il Presidente , ricorre avverso il sopra indicato provvedimento dichiarando che il calc. RASTELLI non ha reiterato offese e minacce al direttore di gara successivamente all'espulsione, ma si è recato fuori dal recinto di gioco, trovandosi così, spalla a spalla, con altra persona, non identificata dall'arbitro, che minacciava ed insultava l'arbitro. All'uscita dal campo, il calc. RASTELLI non si è minimamente avvicinato all'arbitro, che era attorniato da molti calciatori di entrambe le squadre. Chiede una riduzione della sanzione. La Corte, - visti gli atti ufficiali; - considerato che l'arbitro, sentito a chiarimenti, integralmente confermando il referto originario, ha ribadito che il calc. RASTELLI, espulso per doppia ammonizione, al momento delle comunicazione del provvedimento rivolgeva all'arbitro ripetute frasi offensive; uscito dal terreno di gioco, reiterava le esternazioni, aggiungendo minacce. A fine gara, mentre l'arbitro si accingeva a raggiungere lo spogliatoio, il giocatore gli indirizzava nuovamente frasi offensive e dubitative sulle imparzialità nella conduzione della gara, d e l i b e r a - di respingete il ricorso, confermando la squalifica per 4 giornate del calc. RASTELLI MATTEO. Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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