COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°43 del 06.05.2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. FUTSAL BELLARIA avverso ammenda € 100 delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 41 del 22.4.2015 gara OLIMPIA REGIUM – FUTSAL BELLARIA del 19.4.2015

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°43 del 06.05.2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. FUTSAL BELLARIA avverso ammenda € 100 delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 41 del 22.4.2015 gara OLIMPIA REGIUM – FUTSAL BELLARIA del 19.4.2015 Il ricorso di cui all’oggetto non può essere preso in esame, trattandosi di provvedimento non impugnabile, ai sensi dell’art. 45, comma 3, lettera c) del C.G.S. Conseguentemente, la Corte dichiara inammissibile il ricorso dell’A.S.D. FUTSAL BELLARIA e dispone per l’addebito della tassa, non versata.
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