COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°44 del 13.05.2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. VIA EMILIA avverso squalifica per 4 giornate del calc. NOTARI GIANLUCA delibera del G.S. del C.P. di Reggio Emilia contenuta nel C.U.n. 42 del 29.4.2015 gara VIA EMILIA – RUBIERA UNITED del 26.4.2015

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°44 del 13.05.2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. VIA EMILIA avverso squalifica per 4 giornate del calc. NOTARI GIANLUCA delibera del G.S. del C.P. di Reggio Emilia contenuta nel C.U.n. 42 del 29.4.2015 gara VIA EMILIA - RUBIERA UNITED del 26.4.2015 L'A.S.D. VIA EMILIA, ricorre avverso il sopra indicato provvedimento facendo presente che il calc. NOTARI si è sempre rivolto all'arbitro in modo corretto. Dopo l'espulsione, uscito dal campo, e posizionatosi sugli spalti, non ha più detto niente. A fine gara, il calciatore si rivolgeva all'arbitro, assumendo un comportamento educato e mai offensivo, seppure insistente e vivo di persona convinta di avere subito una ingiustizia. La Corte, - visti gli atti ufficiali; - considerato che dalla lettura del dettagliato referto di gara si rileva che il calc. NOTARI, espulso per doppia ammonizione, alla comunicazione del provvedimento non intendeva abbandonare il terreno di gioco, rivolgendo all'arbitro frasi offensive. Reiterava il comportamento da fuori campo, attaccato alla rete di recinzione e alla fine della gara, tornava in campo e seguiva l'arbitro sino all'ingresso dello spogliatoio, dicendo agli addetti di non consegnargli le chiavi per entrare, mentre continuava nell'atteggiamento altamente protestatario ed offensive. All'uscita dell'arbitro dallo spogliatoio, il calc. NOTARI, ancora in accappatoio, proferiva minacce e frasi di scherno all'indirizzo dell'arbitro; - ritenuto che il comportamento antisportivo messo in atto dal calc. NOTARI debba essere punito con una sanzione più adeguata alla condotta messa in atto dallo stesso, d e l i b e r a - di respingere il ricorso e di portare a 6 le giornate di squalifica del calc. NOTARI GIANLUCA. Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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