COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°44 del 13.05.2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. CALCIO A CINQUE RIMINI avverso inibizione al 29.7.2015 dir. ZAMAGNI STEFANO delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 42 del 29.4.2015 gara FUTSAL BELLARIA – CALCIO A CINQUE RIMINI
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N°44 del 13.05.2015
Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale
RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. CALCIO A CINQUE RIMINI avverso inibizione al 29.7.2015 dir. ZAMAGNI STEFANO delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 42 del 29.4.2015 gara FUTSAL BELLARIA - CALCIO A CINQUE RIMINI L'A.S.D. CALCIO A CINQUE RIMINI ricorre avverso il sopra indicato provvedimento sostenendo che l'esultanza del dir. ZAMAGNI è stata male interpretata in quanto non era rivolta verso il pubblico avversario, situato in una posizione molto vicina ai sostenitori del Calcio a cinque Rimini. Nella seconda fase, nei pressi degli spogliatoi, il dir. Zamagni ha solo cercato di difendersi da attacchi e provocazioni da parte di tesserati avversari. Chiede l'annullamento del provvedimento. La Corte, - visti gli atti ufficiali; - preso atto che l'arbitro, sentito a chiarimenti, integralmente confermando il referto originario, ha ribadito che, al termine della gara, il dir. ZAMAGNI, portatosi sotto il settore occupato dai sostenitori del Futsal Bellaria, esultava in modo provocatorio ed offensivo nei loro confronti. Si creava un certo trambusto ed entravano sul terreno di gioco sostenitori di entrambe le squadre, ma tutto veniva risolto e le squadre potevano raggiungere gli spogliatoi. Nell'occasione il dir. ZAMAGNI rivolgeva ai sostenitori avversari frasi offensive, sinchè non veniva fatto entrare nello spogliatoio da dirigenti del Calcio a cinque Rimini; - considerato che dalla esperita istruttoria non sono emersi fatti o situazioni atte a modificare il giudizio e, quindi, le decisioni assunte in primo grado, d e l i b e r a - di respingere il ricorso, confermando la inibizione al 29.7.2015. del dir. ZAMAGNI STEFANO . Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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