COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°44 del 13.05.2015 Delibere del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE DELEGATO a carico calc. BADIALI MATTEO, tess. A.S.D. Sesto Imolese, sigg. RIGATIERI VANES, Presidente A.S.D. Sporting Castel Guelfo, SANDRI GABRIELE e A.S.D. SPORTING CASTEL GUELFO – camp. III^ categoria.
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N°44 del 13.05.2015
Delibere del Tribunale Federale Territoriale
DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE DELEGATO a carico calc. BADIALI MATTEO, tess. A.S.D. Sesto Imolese, sigg. RIGATIERI VANES, Presidente A.S.D. Sporting Castel Guelfo, SANDRI GABRIELE e A.S.D. SPORTING CASTEL GUELFO - camp. III^ categoria. Con nota 17.3.2015 n. 7449/291 ( pervenuta il 13.4.2015 ) il Sostituto Procuratore Federale Delegato, - visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S., - ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti sopra indicate, perché rispondano : - il sig. BADIALI MATTEO, calciatore tesserato A.S.D. Sesto Imolese, della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S, in relazione all’art. 10, commi 2 e 4 stesso Codice, anche con riferimento all’art. 40, comma 4 delle N.O.I.F., per aver sottoscritto, nella stessa stagione sportiva, una richiesta di tesseramento per una società ed aver autorizzato altri a firmare in sua vece una seconda richiesta di tesseramento per una società diversa; - il sig. RIGATIERI VANES, Presidente dell’A.S.D. Sporting Castel Guelfo, della violazione di cui all’art. 10, comma 1, del C.G.S., per essersi avvalso, in relazione allo svolgimento di attività comunque inerenti al trasferimento di giocatori, della mediazione di un soggetto non autorizzato; - il sig. SANDRI GABRIELE, allenatore di base all’epoca dei fatti non tesserato per alcuna società, della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., in relazione all’art. 10, commi 2 e 4 stesso Codice, per aver svolto attività di mediazione nel favorire il doppio tesseramento, nella stessa stagione sportiva, con due società diverse, del calc. Badiali Matteo; - la società A.S.D. SPORTING CASTEL GUELFO, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S. in relazione alla condotta del proprio Presidente , nonché dell’operato di altra persona che, sebbene non tesserata, ha agito nell’interesse della società. Ritualmente effettuate le notifiche, il sig. Rigatieri e l'A.S.D. Sporting Castel Guelfo, hanno fatto richiesta di audizione e sono oggi presenti, in persona di un delegato, così come il sig. SANDRI. Il calc. BADIALI ha inviato una memoria difensiva in cui asserisce che la proposta di trasferirsi ad altra società gli era stata fatta dal sig. Sandri, che era a conoscenza dei rapporti che il giocatore aveva con l'A.S.D. Sesto Imolese. Circostanza che egli aveva fatto presente allo stesso sig. Sandri, che conosceva da tempo come esperto del settore e del quale aveva piena fiducia, ricevendo assicurazioni sulla fattibilità e legittimità del trasferimento, che avrebbe dovuto essere fatto in breve tempo, data la situazione di emergenza dell'A.S.D. Sporting Castel Guelfo. Non nega la leggerezza e la negligenza del suo comportamento, ma tiene ad evidenziare la sua perfetta buona fede. Da ultimo, ai fini di una eventuale sanzione, da valutarsi anche ai sensi dell'art. 24 del C.G.S., chiede che venga tenuto presente che dall'inizio del procedimento, ha cessato ogni attività agonistica. Facendo presente che non potrà essere oggi presente, chiede un rinvio ad altra data. Il Rappresentante della Procura Federale, dr. VINCENZO POSTIGLIONE, dopo disamina dei fatti contestati, conclude la sua requisitoria chiedendo che si debba affermare la responsabilità delle parti deferite con : 3 mesi di squalifica per il calc. BADIALI MATTEO, 3 mesi di inibizione per il sig. RIGATIERI VANES, 4 mesi di inibizione per il sig. SANDRI GABRIELE e l'ammenda di € 300 per l'A.S.D. SPORTING CASTEL GUELFO. Il Tribunale, - premesso che non ritiene di poter concedere un rinvio : 1) per l'osservanza dei termini prescritti dagli artt. 30, comma 11, e 34 bis, comma 1, del C.G.S.; 2) perché il calendario delle prossime udienze è stato compilato al momento delle notifiche ed è al completo: 3) perché sono oggi presenti altre parti deferite, espressamente convocate a richiesta; - letto il deferimento; - sentite le richieste del Rappresentante della Procura Federale; - sentito il rappresentante dei sigg. RIGATIERI e SANDRI e dell'A.S.D. SPORTING CASTEL GUELFO; - valutato che il comportamento messo in atto dalle parti deferite integri le violazioni come sopra alle stesse attribuite; d e l i b e r a - di infliggere al calc. BADIALI MATTEO la squalifica per 3 mesi, al sig. RIGATIERI VANES la inibizione per mesi 2, al sig. SANDRI GABRIELE la inibizione per mesi 4, da scontare nel momento in cui dovesse tesserarsi, a qualsiasi titolo, presso la F.I.G.C. ed all'A.S.D. SPORTING CASTEL GUELFO l'ammenda di € 200. Manda alla Segreteria del C.R.E.R. per le comunicazioni di rito.
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