COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°45 del 20.05.2015 Delibere del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE DELEGATO a carico calc. SIMONCELLI ELIA, tesserato A.S.D. Cava Saiv Calcio, sig. GATTI PAOLO, dirigente A.S.D. Cava Saiv Calcio, A.S.D. PIANTA – camp. II^ categoria e A.S.D. CAVA SAIV CALCIO – camp. I^ categoria

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°45 del 20.05.2015 Delibere del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE DELEGATO a carico calc. SIMONCELLI ELIA, tesserato A.S.D. Cava Saiv Calcio, sig. GATTI PAOLO, dirigente A.S.D. Cava Saiv Calcio, A.S.D. PIANTA - camp. II^ categoria e A.S.D. CAVA SAIV CALCIO - camp. I^ categoria Con nota 7.4.2015 n. 8181-229, il Sostituto Procuratore Federale Delegato, - visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S., - ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti sopra indicate, perché rispondano : - il sig. SIMONCELLI ELIA, della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e 10, commI 2 e 6, del C.G.S., in relazione agli artt. 39 e 40, comma 4, e 61, comma 6, delle N.O.I.F., per aver disputato in posizione irregolare, , nelle fila dell’A.S.D.Cava Saiv Calcio, la gara Cava – Predappio dell’11.10.2014 Camp.Prov.Juniores, perché tesserato per la società A.S.D. Pianta, per la stagione sportiva 2014/2015; - il sig. GATTI PAOLO, dell’indicazione, quale dirigente accompagnatore ufficiale dell’A.S.D. Cava Saiv Calcio all’epoca dei fatti, nella distinta di gara Cava – Predappio dell’11.10,2014 del nominativo del calc. Simoncelli Elia, pur essendo lo stesso tesserato per altra società e, comunque, per aver consentito la partecipazione del suddetto calciatore, ciò in violazione dell’art.1 bis, comma 1, 10, commi 2 e 6 del C.G.S., in relazione agli artt. 39 e 40, comma 4, e 61, comma 6, delle N.O.I.F.; - la società A.S.D. PIANTA, a titolo di responsabilità oggettiva, ex art. 4, comma 2, del C.G.S., per il comportamento posto in essere dal calc. Simoncelli Elia; - la società A.S.D. CAVA SAIV CALCIO, a titolo di responsabilità oggettiva, per il comportamento posto in essere dal sig. Gatti Paolo. Ritualmente effettuate le notifiche, l'A.S.D. PIANTA ha chiesto di essere sentita ed è presente all'odierno dibattimento. Il Rappresentante della Procura Federale, dr.VINCENZO POSTIGLIONE, dopo disamina dei fatti contestati, conclude la sua requisitoria chiedendo che si debba affermare la responsabilità delle parti deferite con : 1 giornata di squalifica per il calc. SIMONCELLI ELIA, 30 giorni di inibizione per i sig. GATTI PAOLO, l'ammenda di € 100 per l'A.S.D. PIANTA, l'ammenda di € 200 e la penalizzazione di un punto in classifica, da scontare nella prossima stagione sportiva 2015/2016 nel Campionato Provinciale Juniores per l'A.S.D. CAVA SAIV CALCIO . Il Tribunale, - letto il deferimento; - sentite le richieste del Rappresentante della Procura Federale; - sentito il Presidente dell' A.S.D. Pianta; - valutato che il comportamento messo in atto dalle parti deferite integri le violazioni come sopra alle stesse attribuite - visti gli artt. 18 e 19 del C.G.S., d e l i b e r a - di infliggere una giornata di squalifica al calc. SIMONCELLI ELIA, la inibizione per 30 Giorni al sig. GATTI PAOLO, l'ammenda di € 100 per l'A.S.D. PIANTA, l'ammenda di € 200 e la penalizzazione di un punto in classifica, da scontare nella stagione sportiva 2015/2016 nel Campionato Provincoale Juniores, per l'A.S.D. CAVA SAIV CALCIO. Manda alla Segreteria del C.R.E.R. per le comunicazioni di rito.
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