COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°45 del 20.05.2015 Delibere del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE DELEGATO a carico sig. GUBERTI CLAUDIO, Presidente A.S.D. San Pancrazio e A.C.D. SAN PANCRAZIO – camp. I^ categoria

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°45 del 20.05.2015 Delibere del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE DELEGATO a carico sig. GUBERTI CLAUDIO, Presidente A.S.D. San Pancrazio e A.C.D. SAN PANCRAZIO - camp. I^ categoria Con nota 9.4.2015 n. 8692-379 n. 2694/61, il Procuratore Federale Aggiunto, - visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S., - ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti sopra indicate, perché rispondano : - il sig. GUBERTI CLAUDIO, Presidente e legale rappresentante della società A.C.D. San Pancrazio, ai sensi dell’art. 1 bis, comma1, del C.G.S., per avere apposto la firma apocrifa del tecnico Lombardo Andrea nel modulo di tesseramento con la società A.C.D. SAN PANCRAZIO trasmesso al Settore Tecnico F.I.G.C.; - la soc. A.C.D. SAN PANCRAZIO, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., per la violazione ascritta al proprio Presidente e legale rappresentante sig. Guberti Claudo. 1184 1184 Ritualmente effettuate le notifiche, nulla è pervenuto dalle parti. Il Rappresentante della Procura Federale, dr. VINCENZO POSTIGLIONE, dopo disamina dei fatti contestati, conclude la sua requisitoria chiedendo che si debba affermare la responsabilità delle parti deferite con : 6 mesi di inibizione per il sig. GUBERTI CLAUDIO e l'ammenda di € 1.000 per l'A.C.D. SAN PANCRAZIO. Il Tribunale, - letto il deferimento; - sentite le richieste del Rappresentante della Procura Federale; - valutato che il comportamento messo in atto dalle parti deferite integri le violazioni come sopra alle stesse attribuite - visti gli artt. 18 e 19 del C.G.S., d e l i b e r a - di infliggere al sig. GUBERTI CLAUDIO inibizione per mesi 6 e all'A.C.D. SAN PANCRAZIO l'ammenda di € 500 . Manda alla Segreteria del C.R.E.R. per le comunicazioni di rito.
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