COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 112 DEL 07/05/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO della A.S.D. BUTTRIO (Campionato II Categoria – Gir. C) in merito alla sanzione, inflitta dal G.S.T. all’esito della gara CENTRO SEDIA CALCIO / A.S.D. BUTTRIO disputata il 12.04.2015, della punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3 e della sanzione dell’ammenda di € 100,00 (in C.U. della Delegazione Provinciale di Gorizia n° 49 del 17.04.2015).

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 112 DEL 07/05/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO della A.S.D. BUTTRIO (Campionato II Categoria – Gir. C) in merito alla sanzione, inflitta dal G.S.T. all’esito della gara CENTRO SEDIA CALCIO / A.S.D. BUTTRIO disputata il 12.04.2015, della punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3 e della sanzione dell’ammenda di € 100,00 (in C.U. della Delegazione Provinciale di Gorizia n° 49 del 17.04.2015). Con provvedimento pubblicato sul C.U. n° 49 dd 17.04.2015 il G.S.P della Delegazione Provinciale di Gorizia, in relazione alla gara CENTRO SEDIA – A.S.D. BUTTRIO (Campionato di II Categoria, Gir. C) infliggeva la sanzione della perdita della gara con il risultato di 0-3 a carico di entrambe le squadre, nonché la squalifica fino al 30 giugno 2015 del calciatore del Centro Sedia Sela Arjet, la squalifica fino al 30 giugno 2015 del calciatore del Buttrio Bankovic Tomislav, la squalifica per 2 giornate del calciatore del Centro Sedia Nadalutti Mauro, la squalifica per 2 giornate del calciatore del Centro Sedia Flebus Alberto, nonché l’ammenda di € 100,00 a carico di entrambe le squadre. Nel provvedimento si dava atto che «al 41° minuto del 2° tempo, a gioco fermo, il calciatore del Buttrio Bankovic Tomislav reagiva ad una provocazione verbale e colpiva con un pugno diretto al volto il calciatore del Centro Sedia, reo della provocazione, che riportava una ferita sanguinante al sopraciglio destro ed era costretto a sottoporsi alle cure mediche del personale dell’ambulanza intervenuta per il soccorso al calciatore; Prima che l’arbitro potesse notificare la conseguente espulsione al calciatore del Buttrio Bankovic Tomislav, questi veniva colpito da alcuni calciatori del Centro Sedia con calci e pugni, senza per altro procurargli danni fisici evidenti; Tra i suddetti calciatori del Centro Sedia l’arbitro riconosceva Sela Arjet, Nadalutti Mauro e Flebus Alberto; Nonostante che molti calciatori ed alcuni dirigenti di entrambe le squadre presenti nel recinto di gioco fossero intervenuti per sedare la colluttazione in atto, il parapiglia continuava a crescere e coinvolgeva sempre di più i calciatori e i dirigenti di entrambe le squadre; In tale colluttazione tra più soggetti, il calciatore del Centro Sedia Sela Arjet colpiva con un pugno il viso del massaggiatore del Buttrio Meroi Mauro che era intervenuto per calmare i calciatori della propria squadra; Dopo circa 5 minuti la situazione è tornata sotto controllo e l’arbitro finalmente riusciva a comminare l’espulsione al calciatore del Buttrio Bankovic e al calciatore del Centro Sedia Sela Arjet; A questo punto il calciatore del Buttrio Bankovic Tomislav si rifiutava di lasciare il recinto di gioco e protestava contro la decisione dell’arbitro sferrando calci e pugni nei confronti di alcuni calciatori e dei dirigenti della squadra avversaria presenti nel recinto di gioco, senza per altro arrecare loro danni fisici di rilievo; Anche il calciatore del Centro Sedia Sela Arjet, si rifiutava di lasciare il recinto di gioco e, protestando, raggiungeva l'arbitro con palese fare minaccioso e gli rivolgeva frasi gravemente ingiuriose; Il calciatore del Centro Sedia Sela Arjet, continuando a protestare, cercava di colpire l'arbitro, ma veniva fermato in tempo dai suoi compagni di squadra; L'Arbitro quindi chiedeva l'intervento dei capitani e dei dirigenti di entrambe le squadre, per fare in modo che i calciatori Bankovic Tomislav del Buttrio e Sela Arjet del Centro Sedia venissero fatti uscire dal recinto di gioco essendo stati espulsi; Nonostante il pronto intervento dei capitani e dei dirigenti di entrambe le squadre, i calciatori Bankovic Tomislav e Sela Arjet non si arrendevano a lasciare il recinto di gioco; A questo punto l'arbitro decretava la sospensione anticipata della gara, solamente dopo aver verificato che non c'era più alcuna possibilità di poter recuperare e poi mantenere le condizioni necessarie alla sua regolare prosecuzione; Subito dopo, nei pressi del tunnel di accesso al recinto di gioco, si posizionavano numerosi calciatori di entrambe le squadre, sia titolari che di riserva, e attendevano l'uscita dei due calciatori espulsi Bankovic Tomislav del Buttrio e Sela Arjet del Centro Sedia, con intenti chiaramente minacciosi; Alcuni calciatori di entrambe le squadre inoltre si sfilavano di dosso la maglia della propria muta di gioco per non farsi riconoscere dall'arbitro e per poter quindi agire impunemente; I calciatori di entrambe le squadre, supportati dai loro dirigenti, dopo qualche istante, sospendevano comunque ogni contesa e chiedevano chiarimenti all'arbitro sulla sua decisione di sospendere la gara; L'arbitro allora veniva accompagnato senza problemi negli spogliatoi dal Dirigente Accompagnatore Ufficiale del Centro Sedia Bolzicco Enrico; Al rientro negli spogliatoi il calciatore Sela Arjet si rivolgeva nuovamente all'arbitro urlando contro di lui una frase gravemente ingiuriosa; Dopo aver espletato le normali incombenze, il Dirigente Accompagnatore Ufficiale del Centro Sedia Bolzicco Enrico accompagnava l'arbitro alla sua automobile con la quale lasciava senza problemi il campo sportivo». In ragione di quanto sopra, considerata «la grave responsabilità di alcuni calciatori di entrambe le squadre in merito ai fatti sopra descritti prima della sospensione anticipata della gara decretata da parte dell'arbitro; La non efficace collaborazione di entrambe le squadre nel sedare la disputa avvenuta nel recinto di gioco e nel mantenere la situazione nei limiti idonei per poter proseguire la gara; La gravità del comportamento tenuto da alcuni calciatori di entrambe le squadre durante l'assembramento che si è verificato presso il tunnel di accesso al recinto di gioco, dopo che l'arbitro aveva decretato la sospensione anticipata della gara, che si sono tolti la maglia della muta da gioco per non essere identificati dall'arbitro; La particolare gravità del comportamento tenuto dai calciatori espulsi dall'arbitro Bankovic Tomislav del Buttrio e Sela Arjet del Centro Sedia», il G.S.T. adottava, ai sensi degli artt. 1 e 3 (commi 1 e 2), 4 (commi 1, 2, 3, 4), 12, (commi 5, 6), 16 (commi 1 e 2), 18 e 19 del C.G.S. ed acquisiti ulteriori chiarimenti dall’arbitro, le sanzioni sopra meglio specificate. Con tempestivo reclamo, ritualmente partecipato a Centro Sedia secondo le modalità previste, la A.S.D. BUTTRIO invocava la riforma del provvedimento assunto dal G.S.T., in particolare richiedendo in principalità la revoca della sanzione della perdita della gara e della ammenda, “vista l’assenza di responsabilità oggettiva dell’A.S.D. BUTTRIO”, in subordine la ripetizione della gara. In via istruttoria, richiedeva la visione del filmato della partita, in possesso della reclamante (ma non allegato al reclamo). Esponeva la A.S.D. BUTTRIO, nel motivare le proprie istanze, come la responsabilità dell’occorso fosse unicamente da ascriversi ad “alcuni giocatori del Centrosedia”, che avrebbero atteso nel sottopassaggio il calciatore Bankovic Tomislav, con l’intento di farsi giustizia sommaria; nessun calciatore del A.S.D. BUTTRIO avrebbe invece avuto atteggiamenti violenti, o aggressivi, né fisici né verbali, verso gli avversari, né tantomeno verso l’arbitro, sì da escludere del tutto la responsabilità della reclamante. Si svolgeva la richiesta audizione, nel corso della quale i Dirigenti della A.S.D. BUTTRIO, facendo preliminare richiamo al reclamo ed ai suoi contenuti, evidenziavano come: a) lo stato di grave tensione, descritto dall’arbitro, non corrispondesse a quanto effettivamente verificatosi; b) la partecipazione alla vicenda dell’ A.S.D. BUTTRIO si fosse limitata alla azione di una sola persona; c) la A.S.D. BUTTRIO non avesse alcun interesse a fomentare la supposta tensione descritta; d) i dirigenti della A.S.D. BUTTRIO si fossero fatti parte diligente per calmare gli animi; e) la massima responsabilità dell’accaduto fosse da ascrivere ai 3 calciatori del Centro Sedia, che sono stati espulsi. Veniva rimarcata, altresì, la contraddittorietà intrinseca nella decisione del Giudice Sportivo, che da un lato avrebbe sottolineato come i dirigenti si fossero attivati, ma subito dopo avrebbe affermato la non efficace collaborazione dei dirigenti delle due squadre. Si sottolineava, altresì, come l’addebito di responsabilità oggettiva fosse ingiusto ed infondato, essendoci comunque una sproporzione tra la mite sanzione applicata a carico del calciatore Bankovic Tomislav, rispetto a quanto comminato a carico della Società, che sul campo stava vincendo, ma che invece si è vista penalizzata di tre punti. Si chiedeva, pertanto, la conferma della perdita della gara a carico del Centro Sedia, con annullamento della contestuale perdita a carico della A.S.D. BUTTRIO, ovvero in subordine la ripetizione della gara. Ciò premesso, il reclamo – ferme ed impregiudicate tutte le ulteriori decisioni assunte dal G.S.T. in merito alla medesima gara, non oggetto di gravame dal parte dei soggetti a ciò legittimati – è infondato e va conseguentemente respinto. E’ inammissibile la richiesta di visione del filmato, in quanto non si versa in uno dei casi per i quali ciò è permesso, ai sensi dell’art. 35, comma 1.3. C.G.S., in disparte la circostanza per cui il filmato, di documentata provenienza, avrebbe comunque dovuto essere allegato al reclamo, con contestuale versamento della somma di cui all’art. 35, comma 1.3 del C.G.S. (formalità queste, tutte previste a pena di inammissibilità, e tutte quante disattese). La Corte, al fine di disporre di tutti gli elementi per una completa valutazione della vicenda, ha ritenuto di dover sentire a chiarimento l’arbitro, per avere da lui lumi in merito di quanto già esposto nel referto e poi recepito nella decisione del G.S.T. L’arbitro, al riguardo, ha confermato che la gara, da lui sospesa al 41° del secondo tempo, non avrebbe in alcun modo potuto venire ripresa, in quanto i calciatori di entrambe le squadre si erano picchiati, successivamente spostandosi verso il tunnel (unica via d’uscita dal campo di gioco), ed aspettandosi subito fuori per poter proseguire la rissa. Tutto è iniziato da un pugno inferto dal calciatore Bankovic della A.S.D. BUTTRIO, e successivamente è degenerato; sia i capitani che i dirigenti di entrambe le squadre non sono riusciti a far rispettare le indicazioni del direttore di gara; calciatori di entrambe le squadre, per non farsi riconoscere dall’arbitro, si erano poi tolti la maglia per poter quindi agire impunemente. Pacifica pertanto la ricostruzione dell’accadimento, in ordine alla quale fa piena fede la rappresentazione contenuta nel referto dell’arbitro e nel supplemento (art. 35, co. 1.1. C.G.S.), la Corte osserva come la decisione di sospendere la gara anzitempo e definitivamente sia dipesa da una oggettiva situazione di impossibilità a riprenderla, ascrivibile alla condotta di calciatori di entrambe le squadre. In una circostanza come quella rappresentata, l’arbitro ha correttamente richiesto l’assistenza dei capitani delle squadre (cfr. Regola 3 del Giuoco del Calcio) e in ultima istanza degli accompagnatori ufficiali, senza però sortire utili effetti. Attesa la accertata responsabilità di calciatori di entrambe le squadre nella determinazione della rissa e delle sue conseguenze, è pertanto del tutto irrilevante la sanzione (pretesamente mite) contestualmente comminata ai calciatori espulsi, da cui non si può comunque trarre alcun argomento per escludere la responsabilità oggettiva della stessa A.S.D. BUTTRIO, in ragione di quanto previsto dall’art. 4, commi 2 e 3 C.G.S., essendo le società responsabili (oggettivamente, per fatto di propri tesserati, senza possibilità di deroga a tale principio cardine dell’Ordinamento Sportivo) anche per fatti verificatisi sul campo delle società ospitanti. In ragione del rigetto, va disposto, ai sensi dell’art. 33, c. 13 C.G.S., l’incameramento della tassa versata. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale F.V.G. così decide: - dichiara inammissibile la richiesta di visione del filmato della partita, avanzata in via istruttoria - rigetta il reclamo proposto dalla A.S.D. BUTTRIO - conferma la sanzione della perdita della gara per 0 – 3 a carico dell’ A.S.D. BUTTRIO, nonché della ammenda di € 100,00 a carico della medesima Società - dispone l’incameramento della tassa versata.
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