COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 112 DEL 07/05/2015 Delibere del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO formulato dal Sig. PROCURATORE FEDERALE nei confronti di SIST Lucio Visto

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 112 DEL 07/05/2015 Delibere del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO formulato dal Sig. PROCURATORE FEDERALE nei confronti di SIST Lucio Visto il deferimento della Procura federale disposto in data 16.01.2015 nei confronti di SIST Lucio, attualmente non tesserato, chiamato a rispondere quale ex dirigente della ASD Virtus Roveredo “per aver successivamente alla data del 1.7.2014, senza essere più tesserato per la società, sottoscritto il documento di svincolo n.1 definitivo per la stagione sportiva 14-15, con ciò consentendo lo svincolo di otto calciatori tesserati per l’ASD Roveredo nella decorsa stagione sportiva, senza averne titolo, apponendo apocrifamente la firma del presidente Pottino ed integrando così la violazione dell’art. 1 comma 1 del CGS, oggi integralmente trasfuso nell’art. 1 bis, comma 1, e dei principi di lealtà, onestà e probità ivi contenuti ”. Il presidente della CDT FVG convocava il deferito e la Procura Federale per l’udienza del 30.04.2015. Nessuno compariva per il sig. SIST, che non faceva neppure pervenire memoria difensiva. Compariva il dott. Salvatore Galeota, quale Sostituto Procuratore Federale che, in sede requirente, ritenuta la responsabilità del deferito, ha chiesto pronunciarsi la inibizione per 12 mesi. I fatti, per come ricostruiti dalla Procura Federale, si possono così descrivere: nella stagione sportiva 2013/14, scaduta il 30.06.2014, l’organigramma della società vedeva il SIST ricoprire il ruolo di Direttore Sportivo, con potere di firma, mentre la presidenza era in capo al sig. Marco Pottino. Nella stagione sportiva 2014/15, iniziata il 01.07.2014, l’organigramma societario è completamente cambiato, e vede in particolare quale presidente il sig. Franco Zanetti e quale segretario il sig. Luciano Bran. Proprio in data 01.07.2014 una mano originalmente ignota aveva redatto e sottoscritto lo svincolo di otto calciatori tesserati ASD AC Virtus Roveredo senza che la nuova dirigenza sapesse nulla. Con comunicazione 25.07.2014 il segretario attuale della AC Virtus Roveredo denunciava al Comitato Regionale che “in data 01.07.2014 un dirigente del Consiglio Direttivo della ns. Società scaduto il 30.06.2014 si è introdotto nel nostro sito ed ha svincolato alcuni ns tesserati a ns. insaputa”. Con comunicazione scritta spedita in pari data 25.07.2014 ed indirizzata all’attuale presidente Franco Zanetti, il presidente uscito Pottino, tra l’altro, affermava che “in data 26 giugno 2014 (assemblea Virtus) una nuova cordata di 16 componenti si è proposta ottenendo la fiducia dell’assemblea dopo aver votato senza nulla eccepire bilancio consuntivo e preventivo. Quanto di competenza nella gestione dei flussi finanziari e delle squadre non appartiene più al consigli uscente dal giorno 27 giugno 2014”. In vero, l’assemblea dei soci si è formalmente tenuta solo il 3 luglio 2014, allorché il sig. Pottino ha presieduto quale Presidente del Consiglio Direttivo l’assemblea, e il sig. SIST ha tenuto una relazione a braccio per incassare la approvazione della relazione morale in ordine alla situazione del settore giovanile. Il verbale “formale” di assemblea del 3 luglio 2014, firmato dal presidente uscente (o già uscito) sig. Pottino riporta tra l’altro la delibera “di approvare in toto quanto discusso e deciso nell’assemblea del 26 giugno 2014 con la nomina dei nuovi consiglieri”, così confermando che il passaggio di consegne da una dirigenza all’altra, nonostante la formalità assembleare del 3 luglio, si era già perfezionato il 26 giugno. Lo stesso Pottino, al collaboratore della Procura Federale, ha espresso che “dalla data del 27 giugno 2014 non ho più operato per la ASD AC VIRTUS ROVEREDO”. L’ex D.S. SIST ha invece confessoriamente riferito al medesimo collaboratore della Procura federale: “Si, confermo che nella data dell’1 luglio 2014 tramite il sito della società ASD AC VIRTUS ROVEREDO, ho provveduto a svincolare nr. 8 calciatori”; lui stesso afferma di aver apposto la firma apocrifa del presidente Pottino e ammette che “F non ne avevo assolutamente titolo, per quanto riguarda l’aspetto delle norme federali, ma mi sentivo di fare questo in quanto avevo degli accordi con i giocatori e i rispettivi genitori”, con cui aveva assunto precisi impegni “di tesserarli per la stagione sportiva 2013/2014 e svincolarli a fine stagione agonistica”. Pacificamente è emerso in atti, quindi, che il responsabile unico della operazione sia stato il sig. SIST. Il fatto che il sig. SIST non abbia rinnovato il proprio tesseramento FIGC dopo il 30.06.2014, e che quindi il 01.07.2014 egli fosse non tesserato, non lo esime dalla osservanza dell’Ordinamento Federale che, ex art. 1 CGS (oggi praticamente riversato nell’art. 1 bis CGS) assoggetta a sé e considera “tenuti alla osservanza delle norme contenute nel presente Codice e delle norme statutarie e federali” anche “coloro che svolgono qualsiasi attività F comunque rilevante per l’ordinamento federaleF”. Infatti è indubbio che il SIST abbia svolto attività “rilevante per l’ordinamento federale” in momento successivo al 30.06.2014 e, particolarmente, nel momento in cui ha operato il fatto contestatogli. Questi afferma di aver agito in “buona fede” nel rispetto di accordi presi con i calciatori che ha provveduto a svincolare. Il concetto di buona fede non può essere tirato a destra e a sinistra a seconda della convenienza. Se il dirigente avesse voluto pattuire con i calciatori un vincolo sportivo valevole solo per una stagione, avrebbe ben potuto farlo osservando il regolamento: gli sarebbe stato sufficiente stipulare un accordo di svincolo da depositare, a pena di nullità, presso i competenti Comitati e Divisioni della L.N.D. entro venti giorni dalla stipulazione, ai sensi dell’art. 108 NOIF. In unica alternativa lecita, avrebbe dovuto coinvolgere la nuova dirigenza prima di agire. Se SIST si era impegnato con gli otto calciatori, e voleva adempiere al proprio impegno, avrebbe quindi dovuto farlo alla luce del sole, e non operando di nascosto come ha fatto. In ogni caso, al momento in cui si era impegnato con i calciatori, SIST sapeva che avrebbe potuto mantenere quel suo impegno solamente oltre la scadenza del suo mandato (30 giugno), e quindi aveva tutto il tempo per organizzare la propria condotta nel rispetto dei limiti della correttezza, della lealtà e della probità che ispirano l’Ordinamento sportivo ex art. 1 CGS previgente. Infatti, la sua condotta, se vuole cercare giustificazione nel rispetto per gli impegni presi con i calciatori, d’altro canto, nei confronti della nuova dirigenza societaria, si è manifestata in termini di scorrettezza (ha agito oltre la scadenza del mandato, sapendo di non averne titolo), di slealtà (lo ha fatto senza coinvolgere la nuova dirigenza, che ne è rimasta spiazzata) e dimostrando mancanza di probità per aver agito subdolamente, utilizzando strumenti che aveva già sostanzialmente consegnato ai nuovi dirigenti solo qualche giorno prima, dando loro l’aspettativa di averne l’esclusiva. Il TFT FVG ritiene che, accertato così l’assoggettamento del sig. SIST all’Ordinamento federale, accertatane la responsabilità per il (grave) fatto contestatogli, sanzione congrua possa ritenersi quella richiesta dalla Procura Federale, da applicarsi nel momento in cui eventualmente il medesimo soggetto ottenesse nuovo tesseramento federale. Per tali motivi, Il TFT FVG così dispone: infligge al dirigente SIST Lucio, attualmente non tesserato, un anno di inibizione a svolgere ogni attività in seno alla FIGC, a ricoprire cariche federali e a rappresentare le società nell'ambito federale, indipendentemente dall'eventuale rapporto di lavoro. Ai sensi dell’art. 36/6 NOIF egli non potrà essere tesserato con diversa classificazione durante l'esecuzione della sanzione. Ai sensi dell’art. 35/4.1 C.G.S., la CDT manda alla Segreteria del Comitato Regionale FVG di comunicare direttamente e singolarmente il presente provvedimento alla Procura Federale ed alle parti a norma dell’art. 38/8 C.G.S.
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