COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°53 del 14 Maggio 2015 Delibere del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRIORIALE NEI CONFRONTI DEI TESSERATI LAI RAFFAELLINO, LAVRA PINUCCIO E DELLA SOCIETA’ POLISPORTIVA PURI E FORTI.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2014/2015 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°53 del 14 Maggio 2015 Delibere del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRIORIALE NEI CONFRONTI DEI TESSERATI LAI RAFFAELLINO, LAVRA PINUCCIO E DELLA SOCIETA’ POLISPORTIVA PURI E FORTI. La Procura Federale della F.I.G.C. ha deferito a questo Tribunale Federale: 1 - il signor Lai Raffaellino, legale rappresentante della Pol. Puri e Forti; 2 - il signor Lavra Pinuccio, dirigente tesserato della Pol. Puri e Forti; 3 - la società Pol. Puri e Forti, per rispondere: - il 1° e il 2°: della violazione di cui all’articolo 1 bis comma 1° e all’articolo 5 comma 1° del Codice di Giustizia Sportiva, per avere leso l’onorabilità dell’arbitro della gara Puri e Forti / Lanteri Sassari dell’8 febbraio 2015 del Campionato Giovanissimi Regionali Elite, pubblicando in un post scritto a nome della Società sul profilo Facebook della Pol. Puri e Forti dichiarazioni offensive e lesive dell’onorabilità del Direttore di gara; - la 3°: a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art.4 cc.1° e 2° e dell’articolo 5 comma 2° del C.G.S. per le violazioni ascritte al legale rappresentante della società signor Raffaellino Lai e al dirigente della Società signor Pinuccio Lavra. Al giudizio i deferiti non sono comparsi, sebbene sia stato loro ritualmente contestato l’addebito, né hanno presentato deduzioni a difesa. Il rappresentante della Procura Federale, presente al giudizio, ha chiesto di affermare la responsabilità dei deferiti per i fatti loro attribuiti e di infliggere al Lai e al Lavra la sanzione dell’inibizione temporanea per mesi tre e alla Società Puri e Forti l’ammenda di Euro 500,00. Il Tribunale, letti gli atti del procedimento, rileva che risulta esattamente provato “per tabulas” che nel mese di febbraio 2015, sul profilo Facebook della Pol. Puri e Forti, apparivano espressioni e immagini offensive dell’onorabilità dell’arbitro che aveva diretto la gara giocata tra la suddetta Polisportiva e la Società Lanteri Sassari. I deferiti non hanno in alcun modo provveduto a smentire le predette dichiarazioni né a inviare rettifiche. I fatti devono essere attribuiti al signor Lai, legale rappresentante della Società, per il rapporto di immedesimazione organica con la stessa, e al signor Lavra, dirigente della Polisportiva, per avere sottoscritto alcune delle dichiarazioni lesive; ed infine alla società Puri e Forti, a titolo di responsabilità diretta per la violazione ascritta al legale rappresentante e a titolo di responsabilità oggettiva per il fatto addebitato al dirigente Lavra. Il Tribunale ritiene pertanto che debbano essere accolte le richieste della Procura Federale in merito all’affermazione della responsabilità dei deferiti; nel contempo, tenuto conto che le frasi offensive riportate sul profilo Facebook hanno un contenuto ingiurioso e non minaccioso, decide di irrogare sanzioni di entità inferiore a quanto sollecitato dalla Procura Federale. Per questi motivi, il Tribunale, in parziale accoglimento delle richieste della Procura federale, DELIBERA: 1) di dichiarare i signori Lai Raffaellino e Lavra Pinuccio responsabili di quanto loro ascritto e di infliggere a ciascuno la sanzione dell’inibizione temporanea per due mesi; 2) di dichiarare la Società Polisportiva Puri E Forti responsabili in via diretta ed oggettiva di quanto attribuito ai suddetti dirigenti e di infliggere alla stessa la sanzione dell’ammenda di Euro 250,00.
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