COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°53 del 14 Maggio 2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale A.S.D. CALMEDIA BOSA (Campionato Allievi Delegazione Provinciale di Oristano) Avverso la delibera del Giudice Sportivo C.U. n°44 del 30 aprile 2015. Gara Calmedia Bosa / Villacidrese del 26.04.2015.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2014/2015 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°53 del 14 Maggio 2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale A.S.D. CALMEDIA BOSA (Campionato Allievi Delegazione Provinciale di Oristano) Avverso la delibera del Giudice Sportivo C.U. n°44 del 30 aprile 2015. Gara Calmedia Bosa / Villacidrese del 26.04.2015. Visto il ricorso prodotto dalla società Calmedia Bosa avverso la decisione del Giudice Sportivo di cui al C.U. n° 44 del 30 aprile 2015; - rilevato che la società Calmedia Bosa non ha allegato al ricorso la ricevuta di trasmissione dello stesso alla controparte, così come previsto dall’art.33 n° 5 del Codice di Giustizia Sportiva; - rilevato altresì che il Giudice Sportivo ha deliberato in modo difforme dalla regola 6-punto n° 2 “Guardalinee di parte” del “Regolamento del Gioco del Calcio”; - DELIBERA la remissione degli atti al Giudice Sportivo di 1° Grado, perché provveda alla rivistazione della regola 6 succitata e giunga alla opportuna determinazione della sentenza.
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