COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 155 DEL 06 MAGGIO 2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE RECLAMO n.116 della Società A.S.D. PRO URIA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n.77 del 16.4.2015 (punizione sportiva della perdita della gara Pol.Nuova S.Caterina-A.S.D. Pro Uria dell’1/4/2015 con il punteggio di 0-3 Campionato di 3^Categoria, penalizzazione di DUE punti in classifica, ammenda di € 200,00, squalifica del calciatore, capitano e dirigente responsabile SANZONE Fabio per CINQUE gare effettive). RECLAMO n.117 della Società POL.NUOVA S.CATERINA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n.77 del 16.4.2015 (punizione sportiva della perdita della gara Pol.Nuova S.Caterina-A.S.D. Pro Uria dell’1/4/2015 con il punteggio di 0-3 Campionato di 3^Categoria, penalizzazione di DUE punti in classifica, ammenda di € 200,00, squalifica del calciatore, capitano e dirigente responsabile GIANNINI Santo per TRE gare effettive).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 155 DEL 06 MAGGIO 2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE RECLAMO n.116 della Società A.S.D. PRO URIA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n.77 del 16.4.2015 (punizione sportiva della perdita della gara Pol.Nuova S.Caterina-A.S.D. Pro Uria dell’1/4/2015 con il punteggio di 0-3 Campionato di 3^Categoria, penalizzazione di DUE punti in classifica, ammenda di € 200,00, squalifica del calciatore, capitano e dirigente responsabile SANZONE Fabio per CINQUE gare effettive). RECLAMO n.117 della Società POL.NUOVA S.CATERINA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n.77 del 16.4.2015 (punizione sportiva della perdita della gara Pol.Nuova S.Caterina-A.S.D. Pro Uria dell’1/4/2015 con il punteggio di 0-3 Campionato di 3^Categoria, penalizzazione di DUE punti in classifica, ammenda di € 200,00, squalifica del calciatore, capitano e dirigente responsabile GIANNINI Santo per TRE gare effettive). LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali, il reclamo presentato dalla Società Pro Uria e memoria con ricorso incidentale trasmessa dalla Nuova S.Caterina; sentito il rappresentante della Società A.S.D. Pro Uria; sentiti a chiarimenti l’arbitro e il Commissario di campo. Disposta preliminarmente la riunione dei ricorsi n.116 e 117, per ragioni di connessione oggettiva. SVOLGIMENTO IN FATTO 1.- Con ricorso dell'8.4.2015, presentato in 1° grado, la Società A.D.S. Pro Uria, chiedeva comminarsi a carico della Società Nuova S. Caterina, la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3, per aver quest'ultima società, nel corso della gara dell'1.4.2015, impiegato il calciatore Giannini Santo, asseritamente non ancora tesserato e squalificato fino al 25.5.2015. 2.- Con deliberazione pubblicata sul C.U. n. 77/2015, il Giudice Sportivo: -a) decidendo sul reclamo proposto dalla Società Pro Uria, ne riteneva l'infondatezza per essere il calciatore Giannini Santo regolarmente tesserato per la Società N.S. Caterina e avendo egli diritto di prendere parte alla gara; -b) decidendo d'ufficio sulla base degli atti ufficiali (rapporto dell'arbitro e del commissario campo) infliggeva a entrambe le Società (Pro Uria e Nuova Santa Caterina) la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3, la penalizzazione di due punti in classifica e l'ammenda di € 200,00. Squalificava, inoltre, il calciatore Sanzone Fabio (quale capitano e dirigente responsabile del Società Pro Uria) per cinque gare effettive; nonché Giannini Santo (quale capitano e dirigente responsabile della Società Nuova S. Caterina) per tre gare effettive. Tali sanzioni il primo giudice adottava: - quanto alla Società Pro Uria (che già al 34° del primo tempo di gioco si trovava in vantaggio per tre a zero) sul presupposto che, improvvisamente e immotivatamente i suoi giocatori cessavano ogni impegno agonistico, consentendo alla Società avversaria di recuperare il passivo e, alla fine, vincere la gara con il punteggio di sei a quattro; - quanto alla Società N. S. Caterina sulla considerazione che i suoi giocatori accettavano il comportamento rinunciatario degli avversari, fino a trarne consapevole profitto. 3.- Avverso tale deliberato, limitatamente alla parte in cui venivano adottate le sanzioni della perdita della gara, della penalizzazione dei punti in classifica, dell'irrogazione dell'ammenda e della squalifica del calciatore Sanzone Fabio, proponeva reclamo la Società Pro Uria, chiedendone la riforma. Sosteneva, in particolare, la Società reclamante che il comportamento sostanzialmente remissivo della squadra aveva quale causa il timore dei giocatori (quasi tutti in giovane età) che si concretizzassero le minacce e le pressioni subite durante tutta la gara ad opera dei giocatori della squadra avversaria. Da parte sua, la Società Nuova S. Caterina, depositava un atto difensivo, da qualificarsi come memoria con ricorso incidentale avverso lo stesso deliberato del Giudice Sportivo, giacché con tale atto non si limitava a contrastate il reclamo avversario, ma concludeva chiedendo la revoca delle sanzioni subite. Sosteneva la Società N.S.Caterina, che i propri tesserati non avevano in nessun modo intimorito gli avversari, il cui sopravvenuto insufficiente rendimento era da imputare a un fattore atletico. 4.- Sentiti a chiarimenti, l'arbitro e il commissario di campo negavano che i giocatori fossero stati oggetto di minacce, riferendo che la gara si era svolta in un clima del tutto sereno (tanto che un tesserato della Pro Uria aveva preso posto nella panchina avversaria), ma asserendo che la gara stessa aveva avuto un andamento anomalo, avendo -a un dato momento- i giocatori della Pro Uria sostanzialmente rinunciato a giocare. Riferivano, inoltre, che l'allenatore della Società Pro Uria (unitamente a due o tre elementi della stessa Società) avevano abbandonato il campo(previo preavviso all'ufficiale di gara) fra il primo e il secondo tempo di gioco. MOTIVI DELLA DECISIONE -a) Ritiene questa Corte le sanzioni inflitte indistintamente ad entrambe le Società non trovino adeguata giustificazione nei fatti come sopra specificati. -b) La decisione, infatti, appare del tutto viziata laddove addebita alla Società N. S. Caterina una condotta antisportiva (ma, in realtà, qualcosa di più di questo) per aver beneficiato del calo di rendimento della squadra che affrontavano, accettando “il comportamento degli avversari senza alcuna forma di dissociazione, anzi approfittandone furbescamente e diventando complici consapevoli dello stravolgimento di una gara spogliata di ogni dignità sportiva” (testuale). -c) In sostanza il primo giudice ha sanzionato entrambe le squadre, come se tutte e due si fossero rese responsabili di fatti o situazioni che abbiano influito sul corretto svolgimento della gara (art. 17, commi 1 e 2, del C.G.S.). Ora, tale concorrente e pari responsabilità avrebbe potuto individuarsi solo nel caso in cui fosse stato dimostrato che il risultato maturato sul campo fosse stato frutto di un accordo, di cui però non v'è riscontro. E anzi, l'esistenza di una combine, oltre a non emergere da alcun elemento, appare smentita proprio dal ricorso della Società Pro Uria che pretendeva l'attribuzione della vittoria, per aver (in tesi) la Società N.S. Caterina schierato in campo un giocatore in posizione irregolare. Appare del tutto evidente che se la Pro Uria avesse concesso la vittoria sul campo alla sua avversaria in forza di pregresse intese, non avrebbe poi proposto ricorso alla giustizia sportiva per sovvertire il risultato sfavorevole maturato sul campo. Anzi è abbastanza plausibile supporre che proprio la convinzione (poi rivelatasi erronea) dell'irregolarità commessa dalla Società N.S. Caterina mediante l'impiego di un giocatore in posizione irregolare e quindi la sicurezza di poter acquisire un risultato positivo attraverso il ricorso alla giustizia, abbia indotto i tesserati della Società Pro Uria a dismettere l'impegno agonistico. -d) In ogni caso, quale che sia il motivo del diminuito rendimento dei giocatori della Società Pro Uria, non è emersa e non è dimostrato alcun elemento di responsabilità a carico della Società N.S. Caterina, essendo stato decisamente escluso un suo comportamento intimidatorio o minaccioso nei confronti degli avversari. Né può fondatamente pretendersi che, innanzi all'atteggiamento rinunciatario della Società Pro Uria, i giocatori della N.S. Caterina fossero tenuti anch'essi a rinunciare a giocare, diminuendo a loro volta l'impegno agonistico (perché esattamente ciò avrebbe comportato un illecito quanto meno disciplinare). -e) Alla stregua delle argomentazioni che precedono, la Società N.S. Caterina deve essere mandata assolta da ogni responsabilità. Nei confronti della Società Pro Uria (il cui rappresentante, nel corso dell'audizione, ha confermato il volontario scarso impegno agonistico, sia pur motivato dai timori di cui si è detto), invece, deve confermarsi la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 (più favorevole alla Società N.S. Caterina rispetto al punteggio acquisito sul campo) per aver con il proprio comportamento alterato il corretto svolgimento della gara, nonché la sanzione dell'ammenda per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità previsti all'art. 1 bis del C.G.S.. Avuto riguardo ai fatti come specificati, appare conforme a giustizia, invece, revocare la sanzione della penalizzazione di due punti in classifica, nonché la squalifica a carico del calciatore Sanzone Fabio. P.Q.M. 1.- in parziale accoglimento del ricorso principale proposto dalla A.S.D. PRO URIA: a) revoca la penalizzazione di DUE punti in classifica a carico della Società Pro Uria; b) revoca la squalifica del calciatore SANZONE Fabio; c) conferma la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 e l'irrogazione dell'ammenda di € 200,00; 2.- in accoglimento del ricorso incidentale proposto dalla Società POL. NUOVA S. CATERINA: a) revoca la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; b) revoca la penalizzazione di DUE punti in classifica; c) revoca l'irrogazione dell'ammenda di € 200,00; d) revoca la squalifica del calciatore GIANNINI Santo (salvo sanzioni ancora da scontare per altro titolo). Dispone infine, accreditarsi la tassa sul conto delle due Società reclamanti.
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