COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 155 DEL 06 MAGGIO 2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE RECLAMO n.119 della Società A.S.D. BOVALINESE avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.150 del 23.4.2015 (ammenda € 250,00, squalifica del calciatore MARMINA Pietropaolo fino al 30/6/2016).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 155 DEL 06 MAGGIO 2015
DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE
RECLAMO n.119 della Società A.S.D. BOVALINESE
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.150 del 23.4.2015 (ammenda € 250,00, squalifica del calciatore MARMINA Pietropaolo fino al 30/6/2016).
LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentito il rappresentante della Società reclamante; RILEVA - che dal rapporto dell’arbitro della gara A.S.D. Bovalinese – G.S. Antonimina del 19/04/2015 risulta che: al 33 del II tempo, veniva espulso il calciatore della Bovalinese, Marmina Pietropaolo, per somma di ammonizioni; a seguito del suddetto provvedimento, venivano lanciate delle prugne al direttore di gara da parte dei sostenitori della Bovalinese ogniqualvolta l’ufficiale di gara si avvicinava alla tribuna ed una di queste lo colpiva al fianco sx; al termine della gara, mentre l’arbitro si accingeva ad aprire la porta del proprio spogliatoio, veniva raggiunto dal succitato Marmina Pietropaolo che, dopo avere inveito nei suoi confronti, lo colpiva “con un pugno violento tra il collo e la spalla”, che gli provocava un dolore momentaneo. Il Giudice Sportivo Territoriale, decidendo sulla gara di che trattasi, ha adottato i seguenti provvedimenti nei confronti dell’A.S.D. Bovalinese (cfr. C.U. n.150 del 23/04/2015 del Comitato Regionale Calabria): - ammenda di € 250,00 alla società; - squalifica del calciatore Marmina Pietropaolo fino al 30/06/2016. La reclamante chiede: - la revoca o, comunque, una congrua riduzione dell’ammenda, mettendo in dubbio che vi sia stato il lancio di prugne da parte dei propri sostenitori nei confronti dell’arbitro; - una congrua riduzione della squalifica del calciatore Marmina Pietropaolo, riconoscendo che questi ha sferrato un pugno al direttore di gara “in modo riprovevole e non giustificabile”, ma sostenendo che il calciatore è “sinceramente pentito ed addolorato per il gesto compiuto”. I fatti per come narrati dall’arbitro sono stati accertati. Tuttavia, in considerazione della natura, dell’entità e delle modalità dei fatti verificatisi, appare conforme a giustizia operare una riduzione sia della squalifica inflitta al calciatore Marmina Pietropaolo che dell’ammenda inflitta alla reclamante. P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo, delibera di ridurre la squalifica al calciatore MARMINA Pietropaolo fino a tutto il 29 FEBBRAIO 2016, ridurre l’ammenda a carico della reclamante ad € 100,00. Dispone, infine, accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.
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