COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 155 DEL 06 MAGGIO 2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE RECLAMO n.120 della Società A.S.D. SANNICOLESE CALCIO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n.34 del 16.4.2015 (squalifica dei calciatori RUSSO Antonio e FORESTIERI Marco per SEI giornate).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 155 DEL 06 MAGGIO 2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE RECLAMO n.120 della Società A.S.D. SANNICOLESE CALCIO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n.34 del 16.4.2015 (squalifica dei calciatori RUSSO Antonio e FORESTIERI Marco per SEI giornate). LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; RILEVA il reclamo verte sulle squalifiche, entrambe di sei giornate di gara, irrogate ai calciatori della Sannicolese Calcio, Antonio Russo e Marco Forestieri, per aver strattonato e minacciato l’arbitro a seguito di decisioni dello stesso non condivise . La reclamante sostiene che i fatti vadano ridimensionati in quanto i due tesserati si sono resi colpevoli esclusivamente di proteste, rimaste sempre nell’alveo di un formale rispetto del ruolo del direttore di gara nei confronti del quale non è stata rivolta alcuna frase minacciosa né tantomeno indirizzato alcun atto che possa definirsi violento. I fatti per come narrati non possono essere posti in dubbio e le sanzioni devono essere confermate in quanto congrue ed adeguate ai fatti commessi. Il reclamo appare infondato e, pertanto, da rigettare. P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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