COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 155 DEL 06 MAGGIO 2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE RECLAMO n.122 della Società A.S.D. CLUB QUADRIFOGLIO 97 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n.78 del 23.4.2015 (ammenda € 80,00, inibizione dirigente LENTINI Vittorio fino al 15/7/2015, squalifica calciatore PARDO Vincenzo per QUATTRO gare effettive, squalifica del calciatore MIGLIARESE Giuseppe per CINQUE gare effettive).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 155 DEL 06 MAGGIO 2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE RECLAMO n.122 della Società A.S.D. CLUB QUADRIFOGLIO 97 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n.78 del 23.4.2015 (ammenda € 80,00, inibizione dirigente LENTINI Vittorio fino al 15/7/2015, squalifica calciatore PARDO Vincenzo per QUATTRO gare effettive, squalifica del calciatore MIGLIARESE Giuseppe per CINQUE gare effettive). LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentito il rappresentante della società reclamante; RILEVA che dal rapporto, con relativo supplemento, dell’arbitro della gara A.S.D. Club Quadrifoglio 97 – A.S.D. Roccelletta del 17/04/2015, risulta che: - al 20° del II tempo, a seguito di un fallo di gioco commesso da un calciatore della società Roccelletta ai danni di un avversario, si scatenava una rissa, protrattasi per alcuni minuti, “alla quale prendeva parte la totalità dei calciatori in campo”; - in quel frangente, Pardo Vincenzo, calciatore della società Club Quadrifoglio 97, dopo essersi alzato dalla panchina, si dirigeva verso il centro del campo e colpiva diversi calciatori avversari, venendo conseguentemente espulso; - al termine della rissa e dopo l’adozione dei conseguenti provvedimenti disciplinari da parte del direttore di gara, il dirigente della società suddetta, Lentini Vittorio, teneva un comportamento ostile, offensivo e gravemente intimidatorio nei confronti del suddetto ufficiale di gara, incitando i propri calciatori ad adottare “comportamenti antisportivi”; - anche alcuni calciatori e l’allenatore della medesima società tenevano un comportamento ostile nei confronti dell’arbitro. Nel rapporto arbitrale viene precisato, inoltre, che il direttore di gara ha chiesto al capitano della società reclamate, Migliarese Giuseppe, di prodigarsi per riportare la calma in campo e poter riprendere il gioco, senza tuttavia ricevere alcuna collaborazione. Il Giudice Sportivo Territoriale, in relazione ai fatti testé riportati, ha adottato i seguenti provvedimenti nei confronti della società A.S.D. Club Quadrifoglio 97 (cfr. C.U. n.78 del 23 aprile 2015 della Delegazione Provinciale di Catanzaro): - ammenda di € 80,00; - inibizione del dirigente Lentini Vittorio a svolgere ogni attività fino al 15/07/2015; - squalifica del calciatore Pardo Vincenzo per quattro gare effettive; - squalifica del calciatore Migliarese Giuseppe per cinque gare. La reclamante contesta il contenuto del rapporto arbitrale, sostenendo che: - il calciatore Pardo Vincenzo si sarebbe alzato dalla panchina “per difendere il proprio compagno con irruenza ma senza colpire nessuno”, essendosi “trattato di spintoni e nulla più”; - il dirigente Lentini Vittorio si sarebbe comportato in modo esagitato ma senza minacciare ed offendere nessuno, né avrebbe aizzato i propri calciatori a tenere un comportamento antisportivo; - il capitano Migliarese Giuseppe non avrebbe potuto far nulla in quella situazione venutasi a creare. I fatti per come puntualmente narrati dall’arbitro non possono essere contestati, tenuto conto in particolare del valore di prova assoluta e privilegiata del rapporto arbitrale (art.35, comma 1/1.1, del C.G.S.). La sanzione inflitta dal giudice di prime cure al calciatore Migliarese Giuseppe, capitano della società reclamante, reo di non avere fornito all’arbitro la collaborazione richiestagli per riportare la calma in campo, appare eccessiva e va rimodulata. Vanno confermate, invece, le altre sanzioni oggetto di impugnazione. P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo riduce la squalifica al calciatore MIGLIARESE Giuseppe a DUE gare effettive; rigetta nel resto e dispone accreditarsi la tassa sul conto della reclamante.
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