COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 163 DEL 20 MAGGIO 2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE RECLAMO n.124 della Società F.C.D. ROMBIOLESE avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.153 del 30.4.2015 (squalifica del calciatore MONTELEONE Gianluca fino al 30.05.2020 con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C.).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 163 DEL 20 MAGGIO 2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE RECLAMO n.124 della Società F.C.D. ROMBIOLESE avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.153 del 30.4.2015 (squalifica del calciatore MONTELEONE Gianluca fino al 30.05.2020 con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C.). LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; RILEVA la società reclamante contesta la ricostruzione dei fatti riferendo di proteste accese e vibrate, ma non violente, contro una decisione tecnica dell'arbitro, sostenendo che non sussistevano condizioni di oggettiva gravità tali da dover sospendere la gara, ma impugna la delibera del giudice sportivo limitatamente alla squalifica del calciatore Monteleone Gianluca, fino al 30.5.2020 con preclusione. Ma in realtà il ricorso si riferisce solo genericamente alla condotta del Monteleone, limitandosi a mettere in dubbio l'entità delle conseguenze lesive accusate dall'arbitro e a criticare l'operato dello stesso direttore di gara il quale, a parere della reclamante, senza eccedere nell'uso dei suoi poteri, avrebbe potuto dare luogo ad “una squalifica meno rigida” nei confronti del Monteleone. Le argomentazioni addotte non sono condivisibili, né sufficienti a ingenerare dubbi verso gli atti ufficiali, dai quali risulta un'aggressione particolarmente violenta e ripetuta contro l'arbitro, con conseguenze lesive. Tenuto conto del valore probatorio da attribuirsi al referto e considerato che la squalifica inflitta dal primo giudice è congrua ed adeguata alla natura ed alla gravità dei fatti accertati; P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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