COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 164 DEL 20 MAGGIO 2015 Delibere del Tribunale Federale Territoriale PROCEDIMENTO DISCIPLINARE nr.10 a carico di: Sig. FRANCESCO DE CARO, Presidente all’epoca dei fatti della ASD Audace Rossanese, per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione al C.U. n. 89 della LND per la S.S. 2013/2014, pubblicato il giorno 7/10/2013, nonché la responsabilità diretta ed oggettiva della suindicata società, per aver pattuito in qualità di legale rappresentante della società con il Sig. Sandro Cipparrone, allenatore di base, per la conduzione della prima squadra dal 1°agosto 2013 al 30 giugno 2014, un accordo economico pari ad € 10.000,00, nettamente superiore ai massimali previsti nelle citate disposizioni normative al momento della stipula (€ 9.000,00); -la Soc. A.S.D. AUDACE ROSSANESE, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, del CGS per le violazioni ascritte al Sig. Francesco De Caro e Sandro Cipparrone.

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 164 DEL 20 MAGGIO 2015 Delibere del Tribunale Federale Territoriale PROCEDIMENTO DISCIPLINARE nr.10 a carico di: Sig. FRANCESCO DE CARO, Presidente all’epoca dei fatti della ASD Audace Rossanese, per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione al C.U. n. 89 della LND per la S.S. 2013/2014, pubblicato il giorno 7/10/2013, nonché la responsabilità diretta ed oggettiva della suindicata società, per aver pattuito in qualità di legale rappresentante della società con il Sig. Sandro Cipparrone, allenatore di base, per la conduzione della prima squadra dal 1°agosto 2013 al 30 giugno 2014, un accordo economico pari ad € 10.000,00, nettamente superiore ai massimali previsti nelle citate disposizioni normative al momento della stipula (€ 9.000,00); -la Soc. A.S.D. AUDACE ROSSANESE, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, del CGS per le violazioni ascritte al Sig. Francesco De Caro e Sandro Cipparrone. IL DEFERIMENTO Con nota del 20 11. 2014, prot.3501/13 pf 14/15/SS/fda, per i capi d’incolpazione di cui in epigrafe, la Procura federale rileva quanto segue: Visti gli atti del procedimento disciplinare n. 13 pf 14-15, avente ad oggetto:Esubero dei massimali previsti dall’intesa fra la LND e l’A.I.A.C.; Vista la comunicazione di conclusione delle indagini; Rilevato che il procedimento in oggetto è pervenuto alla Procura Federale corredato dai seguenti documenti, costituenti elementi di prova e, in particolare: 1) nota del Collegio Arbitrale presso la LND del 10.7.2014; 2) comunicazione della decisione inviata dal Collegio Arbitrale al Sig. Cipparrone ed alla A.S.D. AUDACE ROSSANESE con allegato C.U. n. 6 S.S. 2013/2014 della decisione in relazione alla vertenza n. 80/34; Vista la nota del 10.7.2014, con la quale il Segretario del Collegio Arbitrale presso la L.N.D. della F.I.G.C. rimetteva alla Procura Federale gli atti relativi alla vertenza proposta dall’allenatore di base Sig. Sandro CIPPARRONE, nei confronti della Società ASD AUDACE ROSSANESE, relativa al mancato pagamento dell’accordo economico annuale pattuito per la stagione sportiva 2013/2014, segnalando nel contempo che le parti, nell’accordo economico sottoscritto, avevano superato i massimali previsti dall’intesa fra la LND e l’A.I.A.C.; Richiamata la decisione del Collegio Arbitrale, di cui al C.U. n. 6 Stagione Sportiva 2013/2014, che in relazione alla vertenza n. 80/34 nel far obbligo ASD AUDACE ROSSANESE di corrispondere all’allenatore Sandro CIPPARRONE la somma complessiva di € 4.570,00, rimetteva gli atti alla Procura Federale “per avere le parti previsto nel contratto un massimale nettamente superiore a quello stabilito dalle norme”, come da C.U. n. 89 della Lega Nazionale Dilettanti per la stagione sportiva 2013/2014, pubblicato il giorno 7/10/2013, per i tecnici che svolgono la funzione di allenatore della prima squadra. Considerato che per quanto attiene alla posizione in ambito federale del Sig. Sandro Cipparrone, la consultazione dell’archivio del Settore tecnico della FIGC ha prodotto esito positivo, figurando lo stesso, nei ruoli, quale allenatore di base, codice 87.263, con tesseramento nella stagione 2013/2014 a favore della Società A.S.D. AUDACE ROSSANESE. Ritenuto che i fatti sopra riportati evidenziano il seguente comportamento in violazione della normativa federale, posto in essere dal soggetto di seguito indicato: -Sig. FRANCESCO DE CARO, Presidente all’epoca dei fatti della ASD AUDACE ROSSANESE, per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione al C.U. n. 89 della LND per la S.S. 2013/2014, pubblicato il giorno 7/10/2013, nonché la responsabilità diretta ed oggettiva della suindicata società, per aver pattuito in qualità di legale rappresentante della società con il Sig. SANDRO CIPPARRONE, allenatore di base, per la conduzione della prima squadra dal 1° Agosto 2013 al 30 Giugno 2014, un accordo economico pari ad € 10.000,00, nettamente superiore ai massimali previsti nelle citate disposizioni normative al momento della stipula (€ 9.000,00); Considerato peraltro, che dai fatti come descritti in narrativa si configura la responsabilità del Sig. Sandro Cipparrone, allenatore di base, incolpazioni tutte per le quali a seguito della comunicazione di conclusione delle Indagini della Procura il medesimo Sig. Sandro Cipparrone avanzava in data 11.11.2014 richiesta ai sensi dell’art. 32 sexies CGS, che veniva inoltrata in data 12.11.14 alla Procura Generale del CONI ed al Presidente della FIGC previa sottoscrizione del Consenso all’applicazione della sanzione ex art. 32 sexies da parte del Procuratore Federale Aggiunto Avv. Salvatore Sciacchitano; Visto l’art. 32 ter, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva; HA DEFERITO al Tribunale Federale Territoriale, presso il Comitato Regionale Calabria, sezione Disciplinare: -Sig. FRANCESCO DE CARO, Presidente all’epoca dei fatti della ASD Audace Rossanese, per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione al C.U. n. 89 della LND per la S.S. 2013/2014, pubblicato il giorno 7/10/2013, nonché la responsabilità diretta ed oggettiva della suindicata società, per aver pattuito in qualità di legale rappresentante della società con il Sig. Sandro Cipparrone, allenatore di base, per la conduzione della prima squadra dal 1° agosto 2013 al 30 giugno 2014, un accordo economico pari ad € 10.000,00, nettamente superiore ai massimali previsti nelle citate disposizioni normative al momento della stipula (€ 9.000,00); - la Soc. A.S.D. AUDACE ROSSANESE, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, del CGS per le violazioni ascritte al Sig. francesco De Caro e Sandro Cipparrone. IL DIBATTIMENTO Nella riunione del 16 febbraio 2015 è comparso il rappresentante della Procura Federale, Avv. Nicola Monaco, il quale, preso atto della richiesta di patteggiamento pervenuta a mezzo fx in data 16.2.2015, ritenuto che i deferiti non erano comparsi, chiedeva che il procedimento fosse differito al fine di perfezionare l’eventuale patteggiamento. Il Tribunale Federale, presso atto della richiesta del Sostituto Procuratore Federale, rinviava il procedimento a nuovo ruolo; successivamente ha fissato la data della discussione per il giorno 18 maggio 2015. Nella riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura Federale. Avv. Nicola Monaco. Nessuno è comparso per i deferiti. Il sostituto Procuratore Federale, primo dell’inizio del dibattimento, presentava documentazione con la quale il Presidente in carica della Società A.S.D. Audace Rossanese, Sig.Scatigna Giovanni, ha proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto dall’art. 23 C.G.S. ( ammenda di €750,00 da ridursi a €500,00), patteggiamento concordato con la Procura Federale e condiviso dalla Procura Generale dello Sport. Visto l’art. 23, comma 1, C.G.S., secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo Giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, C.G.S. secondo il quale l’Organo Giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue; rileva che sussistono i presupposti per l’applicazione dell’art. 23 C.G.S.. LE RICHIESTE DELLA PROCURA FEDERALE Il Sostituto Procuratore Federale ha ampiamente illustrato i motivi del deferimento ed ha formulato la seguente richiesta nei confronti dell’altro deferito DE Caro Francesco: inibizione per mesi sei. I MOTIVI DELLA DECISIONE Ritiene il Tribunale Federale Territoriale che gli elementi documentali raccolti non consentano di pervenire alla dichiarazione di responsabilità nei confronti di De Caro Francesco.Invero, risulta che questi non abbia avuto alcuna parte nell’accordo sottoscritto dalla Società con l’allenatore Cipparrone Sandro, accordo che risulta concluso e firmato da Graziano Giuseppe in qualità di Copresidente della Società A.S.D. Audace Rossanese. Per questo motivi, salva la responsabilità oggettiva della Società, De Caro Francesco deve essere prosciolto delle incolpazioni a suo carico. P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale: -irroga alla Società A.S.D. AUDACE ROSSANESE l’ammenda di € 500,00 (cinquecento/00); -proscioglie il dirigente DE CARO Francesco; rilevato che l’accordo tra la Società Audace Rossanese e l’allenatore Cipparrone Sandro risulta sottoscritto dal Sig. GRAZIANO Giuseppe, nella sua qualità di Copresidente della Società, rimette gli atti alla Procura Federale per quanto di competenza.
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