COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 246/LND del 6/5/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ DELLE VITTORIE RIANO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DELL’AMMENDA DI € 100,00 E DELLA QUALIFICA FINO AL 28-2-2016 CARICO DELL’ALLENATORE PROIETTI FABIO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA PUBBLICATO SUL COMUNICATO UFFICIALE N. 56/C5 DEL 18 MARZO 2015 GARA: DELLE VITTORIE RIANO – WORLD SPORT SERVICE DEL 14-3-2015 (Campionato Calcio a 5 Serie D) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 237 del 24.4.2015

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 246/LND del 6/5/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ DELLE VITTORIE RIANO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DELL’AMMENDA DI € 100,00 E DELLA QUALIFICA FINO AL 28-2-2016 CARICO DELL’ALLENATORE PROIETTI FABIO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA PUBBLICATO SUL COMUNICATO UFFICIALE N. 56/C5 DEL 18 MARZO 2015 GARA: DELLE VITTORIE RIANO – WORLD SPORT SERVICE DEL 14-3-2015 (Campionato Calcio a 5 Serie D) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 237 del 24.4.2015 La Corte Sportiva d’Appello Territoriale Visto il reclamo in epigrafe con il quale la A.S.D. Delle Vittorie Riano chiedeva, in via principale, l’annullamento sia della squalifica a carico dell’allenatore Proietti Fabio, sia della sanzione pecuniaria di € 100,00 irrogata alla stessa società ed in via subordinata la riduzione della squalifica a carico del suddetto allenatore; esaminati gli atti ufficiali; ascoltata, come da richiesta, la società reclamante; ascoltato l’arbitro, il quale ha puntualmente confermato quanto trascritto nel proprio referto ed in particolare che al 24° del 2° tempo allontanava dal terreno di gioco il Sig. Fabio Proietti, allenatore della A.S.D. Delle Vittorie Riano, per averlo ripetutamente minacciato ed insultato; tale condotta veniva reiterata anche dall’esterno. Al termine della gara il Proietti rientrava nel terreno di gioco e da dietro colpiva, violentemente, con la spalla quella dell’arbitro facendogli cadere in terra il fischietto e procurandogli dolore. Al contempo rivolgeva ulteriori insulti al direttore di gara. Considerato, pertanto, che da tutto ciò si evince che il Sig. Fabio Proietti ha colpito, con una violenta spallata l’arbitro, intenzionalmente e non involontariamente, come sostiene la società reclamante; prova ne è che se il contatto fosse stato accidentale, l’allenatore si sarebbe scusato con l’arbitro o quanto meno non lo avrebbe insultato. rilevato, altresì, che dal referto arbitrale non risulta che sostenitori della squadra ospitante abbiano rivolto offese e minacce al direttore di gara. Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale DELIBERA di accogliere parzialmente il reclamo revocando l’ammenda di € 100,00 a carico della A.S.D. Delle Vittorie Riano e di confermare la squalifica dell’allenatore Proietti Fabio sino al 28/02/2016. La tassa reclamo va restituita.
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