COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 246/LND del 6/5/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ CAPITOLINA MARCONI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI CONVALIDA DEL RISULTATO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO PUBBLICATO SUL COMUNICATO UFFICIALE N. 88/C5 DEL 27 MARZO 2015 GARA: MIRAFIN – CAPITOLINA MARCONI DEL 28-2-2015 (Campionato C5 Serie C1) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 237 del 24.4.2015

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 246/LND del 6/5/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ CAPITOLINA MARCONI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI CONVALIDA DEL RISULTATO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO PUBBLICATO SUL COMUNICATO UFFICIALE N. 88/C5 DEL 27 MARZO 2015 GARA: MIRAFIN – CAPITOLINA MARCONI DEL 28-2-2015 (Campionato C5 Serie C1) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 237 del 24.4.2015 La Società Capitolina Marconi impugna la decisione assunta dal Giudice Sportivo di primo grado a cui il presente ricorso ed anche in sede di ludione chiede una approfondita ed accurata indagine per un evidente errore tecnico commesso dall’arbitro nella gara oggetto del reclamo. Pone in evidenza la ricorrente che, al 29’ minuto circa, è stata assegnata una rete alla Società Mirafin, scaturita da un calcio d’angolo con il pallone calciato da un nostro tesserato verso la propria porta lasciata incustodita per poter utilizzare il portiere in movimento e senza essere toccato da un altro calciatore, il pallone terminava in rete. A norma di regolamento l’arbitro avrebbe dovuto concedere un semplice calcio d’angolo alla Società Mirafin, mentre inspiegabilmente assegnava la rete. Alla luce di quanto sopra descritto la Società Capitolina Marconi chiede una rivisitazione del provvedimento adottato dal Giudice Sportivo in prima istanza. Questa Corte Sportiva di Appello dinanzi a simili argomentazioni non poteva che convocare ed ascoltare l’arbitro, al quale sono state rivolte domande e precisazioni su come si sono svolti i fatti relativi a quanto denunciato dalla reclamante. L’arbitro dichiara e sottoscriva : “l’episodio che ha determinato la contestazione della convalida di una rete è stato il seguente: - mi trovavo nella posizione sulla linea di fondo per controllare l’area di influenza ed a seguito della battuta del calcio d’angolo, ho avuto la sensazione che vi sia stato un tocco da parte di un giocatore. La rete è stata convalidata dall’arbitro N. 2, senza che ci sia stata alcuna contestazione dei presenti sul terreno e nel recinto di giuoco, né da parte dei calciatori, né dei dirigenti”. Questo Organo di Giustizia Sportiva ha valutato con particolare attenzione il contenuto del supplemento di rapporto redatto dall’arbitro e, pur avendo lo stesso dichiarato di aver percepito che, nell’occasione in discussione, un calciatore abbia toccato il pallone, questa Corte, non avendo la certezza del contrario, non può che ribadire la validità della decisione assunta dal Giudice Sportivo di prime cure. Detto ciò DELIBERA Di respingere il reclamo in argomento, confermando la decisione impugnata. La tassa reclamo va incamerata.
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