COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 246/LND del 6/5/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DEL CALCIATORE FIANCO DAMIANO (ATLETICO MONTEPORZIO) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A PROPRIO CARICO FINO AL 31-12-2015 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA PUBBLICATO SUL COMUNICATO UFFICIALE N. 68 DEL 16 APRILE 2015 GARA: ATLETICO MONTEPORZIO – SPORTING CLUB SEGNI DELL’ 11-4-2015 (Campionato Juniores Provinciali) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. N. 273 del 24.4.2015
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 246/LND del 6/5/2015
Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale
RECLAMO DEL CALCIATORE FIANCO DAMIANO (ATLETICO MONTEPORZIO) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A PROPRIO CARICO FINO AL 31-12-2015 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA PUBBLICATO SUL COMUNICATO UFFICIALE N. 68 DEL 16 APRILE 2015 GARA: ATLETICO MONTEPORZIO – SPORTING CLUB SEGNI DELL’ 11-4-2015 (Campionato Juniores Provinciali) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. N. 273 del 24.4.2015 Il calciatore reclamante, Fianco Damiano, si è lamentato della decisione di prima istanza, sostenendo che dopo l’espulsione per offese all’arbitro, lo avrebbe solamente sfiorato involontariamente, compiendo un gesto di rammarico per dovere lasciare i compagni in inferiorità numerica, chiede pertanto una riduzione della sanzione. La lettura degli atti ufficiali – fonte primaria di prova (art. 35 del C.G.S.) – offre una descrizione dell’episodio ben diversa da quella del ricorrente:il Fianco espulso per aver ingiuriato l’arbitro, mentre si allontanava dal terreno di giuoco lo attingeva con una gomitata allo stomaco, senza conseguenze. La condotta del citato calciatore, certamente non involontario ed assolutamente inaccettabile è stata peraltro sanzionata con eccessiva severità in primo grado, per cui è opinione di questa Corte Sportiva che la squalifica vada ridimensionata in accoglimento dell’istanza del reclamante pertanto DELIBERA di accogliere il reclamo riducendo la squalifica al calciatore Fianco Damiano al 31/10/2015. La tassa reclamo va restituita.
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