COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 252/LND dell’ 8/5/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale RICORSO DELL’ ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA PGS DON BOSCO GAETA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 16.04.2018 A CARICO DEL CALCIATORE CHINAPPI GAETANO, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LATINA , CON COM. UFF. N.72 DEL 16.04.2015; (GARA: A.S.D. PRO FORMIA – PGS DON BOSCO-GAETA, DEL GIORNO 11.04.2015), CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALI , GIRONE “B”. Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 245 del 6.5.2015

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 252/LND dell’ 8/5/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale RICORSO DELL’ ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA PGS DON BOSCO GAETA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 16.04.2018 A CARICO DEL CALCIATORE CHINAPPI GAETANO, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LATINA , CON COM. UFF. N.72 DEL 16.04.2015; (GARA: A.S.D. PRO FORMIA - PGS DON BOSCO-GAETA, DEL GIORNO 11.04.2015), CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALI , GIRONE “B”. Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 245 del 6.5.2015 La Corte Sportiva di Appello Territoriale, visto il reclamo in epigrafe, ed esaminati gli atti ufficiali, ascoltata come da richiesta ,la Società interessata, osserva quanto segue: Dal referto di gara emerge che al 19’ del secondo tempo, il calciatore Chinappi Gaetano, n.4 del Don Bosco Gaeta, a seguito dell’espulsione di un suo compagno di squadra, si avvicinava protestando con fare minaccioso verso l’arbitro, proferendogli alcune frasi irriguardose e offensive. Alla notifica del provvedimento disciplinare cercava di aggredire il direttore di gara, e quindi lo colpiva con un calcio alla gamba , provocandogli momentaneo dolore. Desisteva dal suo atteggiamento aggressivo, grazie all’intervento dei suoi compagni . La Società istante, nel suo atto di ricorso , ribadito pure in sede di sua audizione, eccepiva la severità della sanzione e che i fatti addebitati al proprio tesserato, erano la conseguenza di un’errata interpretazione arbitrale degli eventi verificatisi in campo. Inoltre precisava che il gesto, (da considerarsi del tutto involontario, perché scaturito durante una fase di proteste di alcuni giocatori che spingevano il Chinappi contro il direttore di gara), era comunque di lieve entità non avendo causato conseguenze a quest’ultimo, che di fatto proseguiva la direzione dell’incontro. Pertanto la reclamante chiedeva la riduzione della sanzione inflitta reputata sproporzionata ed eccessiva. Il reclamo può essere accolto. Dal chiaro rapporto del direttore di gara, ( che per l’art. 35 sub 1.1. del c.g.s., assurge a fonte privilegiata di prova , sui comportamenti tenuti dai tessesti durante lo svolgersi delle competizioni), si evince chiaramente la certezza del fatto storico e la condotta del giocatore, che a seguito dell’espulsione di un suo compagno di squadra, proferiva ripetute espressioni offensive nei confronti dell’arbitro, e che avvicinatosi allo stesso, riusciva a colpirlo con un calcio allo stinco. Ritenuto , che l’azione del giovane calciatore,( sicuramente degna di ampia critica, perché antieducativa e antisportiva), è scaturita da una reazione sproporzionata e da un eccessivo impeto, per una decisione arbitrale avversa, che coinvolgeva direttamente sia il suo compagno che la sua squadra, e considerato che a seguito della stessa azione, non è scaturita alcuna conseguenza ai danni dell’arbitro, (se non un transitorio e momentaneo dolore , che non gli impediva di portare a termine l’incontro), questa Corte, ritiene che si possa addivenire ad una limitata riduzione della squalifica inflitta, onde renderla più consona ad equa giustizia , rispetto alla reale portata degli eventi, Tanto ritenuto, DELIBERA di ridurre la squalifica del calciatore Chinappi Gaetano dal 16.04.2018 al 31.12.2016 La tassa reclamo versata va restituita
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