COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 257/LND del 15/5/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. ATLETICO CASALOTTI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI RIPETIZIONE DELLA GARA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO PUBBLICATO SUL C.U. N. 218 DEL 09/04/2015 (GARA A.S.D. DUEPIGRECOROMA – A.S.D. ATLETICO CASALOTTI DEL 28/03/2015 – CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA) Riferimento decisione sul C.U. n. 251 dell’ 08/05/2015
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 257/LND del 15/5/2015
Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale
RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. ATLETICO CASALOTTI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI RIPETIZIONE DELLA GARA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO PUBBLICATO SUL C.U. N. 218 DEL 09/04/2015 (GARA A.S.D. DUEPIGRECOROMA – A.S.D. ATLETICO CASALOTTI DEL 28/03/2015 – CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA) Riferimento decisione sul C.U. n. 251 dell’ 08/05/2015 La A.S.D. Atletico Casalotti impugnava, davanti la Corte Sportiva d’Appello Territoriale competente, il provvedimento del Giudice sportivo di prime cure nella parte in cui quest’ultimo disponeva la ripetizione della gara in epigrafe e comminava l’ammenda di euro 100,00 per entrambe le società; nelle conclusioni la reclamante chiedeva, in via principale la condanna della A.S.D. Duepigreco Roma alla perdita della gara ed in subordine la conferma del risultato conseguito sul terreno di gioco, oltre all’annullamento della sanzione pecuniaria irrogatale. La società reclamante sosteneva che la sospensione arbitrale della gara, al 20° del 2° tempo, doveva essere totalmente imputabile alla Duepigreco Roma ed in particolare, “in primis”, al giocatore n. 9 Perucci Emanuele che si avventava contro un proprio giocatore, “in secundis” ai compagni del Perucci, nonché a soggetti non identificati ma ricollegabili, comunque, ai sostenitori della squadra di casa, i quali, tutti, si rendevano artefici di una zuffa con i giocatori della Atletico Casalotti. Questa Corte, esaminati gli atti ufficiali, sentito l’arbitro e valutata la dinamica dei fatti ritiene di non poter accogliere il reclamo in oggetto. Dal referto arbitrale (e suo supplemento) emerge chiaramente che il direttore di gara ha dovuto sospendere l’incontro al 20° del 2° tempo per la zuffa che si era creata sul terreno di gioco e scaturita da una violenta colluttazione tra i giocatori Perucci Emanuele (n. 9 Duepigreco Roma) e Luciani Luciano (n. 2 Atletico Casalotti), i quali si colpivano, reciprocamente, con pugni e schiaffi, finendo entrambi in terra; dopo il provvedimento di espulsione dei predetti, numerosi giocatori di entrambe le società si azzuffavano, dopo essersi sfilati la maglietta per non farsi riconoscere dall’arbitro. A seguito di ciò quest’ultimo, accertata l’impossibilità di proseguire la gara, la sospendeva. Da tutto ciò emerge, chiaramente, che la responsabilità della sospensione della gara non può che essere ascritta ad entrambe le società, i cui giocatori hanno partecipato attivamente alla rissa che ha coinvolto numerosi giocatori delle due squadre. Non può essere, quindi, accolta la tesi sostenuta dall’odierna ricorrente che riconduce la responsabilità della zuffa unicamente alla Duepigreco Roma. Conseguentemente deve considerarsi congrua l’ammenda di euro 100,00 inflitta alla società reclamante, riferibile alla condotta dei propri tesserati durante la rissa. Per tutto quanto detto, questa Corte, in parziale riforma della decisione del Giudice di prime cure DELIBERA di respingere il reclamo e di infliggere ad entrambe le società la punizione sportiva della perdita della gara ai sensi dell’art. 17, comma 2 C.G.S.; di confermare l’ammenda di euro 100,00. La tassa reclamo va incamerata.
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