COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 257/LND del 15/5/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ FRASCATI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI RIPETIZIONE DELLA GARA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO PUBBLICATO SUL COMUNICATO UFFICIALE N. 100/SGS DEL 23 APRILE 2015 C.U. 251/3 GARA: FRASCATI – CENTRO CALCIO ROSSONERO DEL 15-3-2015 (Campionato Giovanissimi Regionali) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. N. 251 del 8/5/2015
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 257/LND del 15/5/2015
Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale
RECLAMO DELLA SOCIETA’ FRASCATI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI RIPETIZIONE DELLA GARA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO PUBBLICATO SUL COMUNICATO UFFICIALE N. 100/SGS DEL 23 APRILE 2015 C.U. 251/3 GARA: FRASCATI – CENTRO CALCIO ROSSONERO DEL 15-3-2015 (Campionato Giovanissimi Regionali) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. N. 251 del 8/5/2015 La Corte Sportiva di Appello Territoriale visto il reclamo in epigrafe, con cui la Società reclamante ha chiesto la revisione del provvedimento di ripetizione della gara contro il Centro Calcio Rossonero e la convalida del risultato conseguito sul campo, assumendo che le circostanze non consentivano all’arbitro di mettere in atto tutti i poteri al fine di proseguire la gara; rilevato che l’art. 33, comma 5, C.G.S. prescrive che “copia della dichiarazione e dei motivi del reclamo o del ricorso deve essere inviata, contestualmente, all’eventuale controparte” e che il reclamante ha omesso la trasmissione del gravame alla società Centro Calcio Rossonero, interessata nel procedimento trattandosi di reclamo attinente il risultato della gara. Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale DELIBERA Di dichiarare inammissibile il reclamo. La tassa reclamo va incamerata.
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