COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 257/LND del 15/5/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ VICOVARO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 4 GARE A CARICO DEL CALCIATORE MAIORANI FRANCESCO ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATI REGIONALE LAZIO PUBBLICATA SUL C.U. 225 DEL 16/04/2015. GARA: ESTENSE 2009 – VICOVARO DEL 12/04/2015 (CAMPIONATO 1 CATEGORIA) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. N. 245 del 6/5/2015

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 257/LND del 15/5/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ VICOVARO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 4 GARE A CARICO DEL CALCIATORE MAIORANI FRANCESCO ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATI REGIONALE LAZIO PUBBLICATA SUL C.U. 225 DEL 16/04/2015. GARA: ESTENSE 2009 – VICOVARO DEL 12/04/2015 (CAMPIONATO 1 CATEGORIA) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. N. 245 del 6/5/2015 La Corte Sportiva di Appello Territoriale; Visto il reclamo in epigrafe; Esaminati gli atti ufficiali; Ascoltata come da richiesta la società interessata, osserva quanto segue. La società Vicovaro, riportandosi al proprio scritto difensivo, poneva in evidenza come la sanzione comminata al proprio calciatore fosse sproporzionata rispetto al reale accadimento dei fatti. In particolare sottolineava che il calciatore Maiorani, giustamente espulso in corso di gara per avere proferito espressioni blasfeme, alla fine della gara, dopo essersi avvicinato all’arbitro per conoscere l’entità della squalifica prevista per questo tipo di espulsione, si allontanava per rientrare nel suo spogliatoio. Veniva inoltre fatto presente che numerosi calciatori della squadra di casa, a causa della sconfitta, tiravano violenti pugni contro la porta dello spogliatoio dell’arbitro e che pertanto il direttore di gara avrebbe nel suo referto mal interpretato quanto successo a fine incontro addebitando ingiustamente tale comportamento a carico del calciatore Maiorani Francesco. Quanto sopra veniva ribadito in sede di audizione dal presidente della società Vicovaro Maugliani Pierangelo. La CSAT, ritenuto che il comportamento tenuto dal calciatore Maiorani Francesco sia censurabile e pertanto meritevole di sanzione, ritiene altresì che la stessa, sia alla luce di quanto accaduto alla fine della gara sia per l’effettiva portata dell’evento, possa essere leggermente ridotta. Tutto ciò premesso DELIBERA Di ridurre la squalifica del calciatore Maiorani Francesco da 4 gare a 3 gare effettive. La tassa reclamo và restituita.
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