COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 257/LND del 15/5/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ CITTAREALE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI RIPETIZIONE DELLA GARA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 209 DEL 26-3-2015 (GARA COLONNETTA LA MEMORIA-CITTAREALE DEL 22-3-2015 Campionato di Seconda Ctg.) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 237 del 24.4.2015

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 257/LND del 15/5/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ CITTAREALE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI RIPETIZIONE DELLA GARA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 209 DEL 26-3-2015 (GARA COLONNETTA LA MEMORIA-CITTAREALE DEL 22-3-2015 Campionato di Seconda Ctg.) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 237 del 24.4.2015 Con la delibera impugnata il Giudice Sportivo ha disposto la ripetizione della gara in epigrafe, sospesa al 20’ del secondo tempo, in quanto il direttore di gara negli occorsi non avrebbe messo in atto tutti i poteri previsti dal regolamento a sua disposizione per verificare o meno se sussistevano le condizioni per un normale proseguimento dell’incontro. Nel referto l’Arbitro aveva riferito che al 20’ del secondo tempo all’atto dell’espulsione del calciatore n. 10 Schiavetti Michele della società Colonnetta La Memoria, questi lo aveva spintonato poggiandogli le mani sul petto con tale violenza che, se non fosse stato trattenuto da un calciatore alle sue spalle, sarebbe caduto. Veniva quindi circondato da numerosi calciatori della stessa squadra che continuavano con accese proteste mentre alcuni sostenitori della squadra locale si aggrappavano alla rete di recinzione nel tentativo di scavalcarla. A quel punto temendo per la propria incolumità e non essendo più nelle condizioni psicologiche per condurre l’incontro per il timore causato dalle varie intemperanze messe in atto da tesserati e sostenitori della squadra Colonnetta La Memoria sospendeva l’incontro. Avverso la delibera descritta ricorre la società Cittareale sostenendo invece che la mancata conclusione dell’incontro va addebitata al grave comportamento violento, minaccioso ed intimidatorio messo in atto dai tesserati e sostenitori dell’avversaria e che le condizioni creatasi in campo impedivano la regolare effettuazione dei minuti mancanti dell’incontro. Sottolinea altresì che, al momento della sospensione, la società avversaria aveva due uomini in meno e soccombeva per 3 reti ad 1. La Corte, come richiesto, sentiva la società reclamante che ribadiva tutte le censure già esposte nel ricorso e disponeva l’audizione dell’Arbitro che ribadiva quanto già scritto nel referto. Ritiene la Corte che, contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice Sportivo, la decisione di sospendere la gara adottata dal direttore di gara sia stata adeguata e proporzionata a quanto effettivamente avvenuto in campo. Va sottolineato che il direttore di gara si era mostrato sino alla sospensione tutt’altro che pavido adottando numerosi provvedimenti disciplinari, due espulsioni e sei ammonizioni, a carico dei giocatori della ospitante. Malgrado ciò i tesserati della squadra di casa, già in svantaggio di tre reti ad una e con due uomini in meno, lo avevano attorniato con fare minacciosi mentre alcuni sostenitori tentavano di scavalcare la recinzione. È evidente che, a quel punto, pregiudicato irrimediabilmente il risultato della gara, ci fosse il concreto pericolo che altri calciatori o sostenitori che fossero riusciti nell’intento di invadere il campo avrebbero potuto mettere in atto ulteriori gesti violenti nei confronti del direttore di gara che era già stato oggetto di un gesto di violenza consumata che solo fortuitamente non aveva avuto più gravi conseguenze fisiche. Il concerto dei comportamenti messi in atto sia dai tesserati che dai sostenitori della squadra di casa giustificavano quindi ampiamente la decisione dell’Arbitro e della sospensione dell’incontro è unica responsabile la società Colonnetta La Memoria per il comportamento dei suoi tesserati e sostenitori. Tutto ciò premesso la Corte Sportiva di Appello Territoriale DELIBERA Di accogliere il reclamo irrogando alla società Colonnetta La Memoria la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3. La tassa va restituita.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it