COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 258 /LND del 15/5/2015 DELIBERE DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL SIG. RENATO PROIETTI CHECCHI (PRESIDENTE VIS SUBIACO) E ASD VIS SUBIACO PER VIOLAZIONE ART. 1 BIS COMMA 1 N CGS IN RELAZIONE ALL’ART. 44 COMMA 1 REGOLAMENTO L.N.D. E ART. 4 COMMA 1 CGS

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 258 /LND del 15/5/2015 DELIBERE DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL SIG. RENATO PROIETTI CHECCHI (PRESIDENTE VIS SUBIACO) E ASD VIS SUBIACO PER VIOLAZIONE ART. 1 BIS COMMA 1 N CGS IN RELAZIONE ALL’ART. 44 COMMA 1 REGOLAMENTO L.N.D. E ART. 4 COMMA 1 CGS La Procura Federale della F.I.G.C., ha disposto il deferimento, def. 5583/224PF 14-15/AA/mg, innanzi a questo Tribunale Federale Territoriale del Presidente della VIS Subiaco, Sig. Renato Proietti Checci e per responsabilità diretta la Società ASD Vis Subiaco per aver omesso il tesseramento di un allenatore abilitato dal settore Tecnico alla conduzione della prima squadra del ASD Vis Subiaco partecipante al campionato di promozione. In particolare è emerso che in 9 gare disputate dalla ASD Vis Subiaco (c/ Guidonia del 7/09/2014; c/ Monterotondo del 14/09/2014; c/ Cantalice del 21/09/2014; c/ Football Riano del 28/09/2014; c/ Giov. Helv. Roma Calcio del 5/10/20014; c/ Capena del 12/10/2014; c/ Valle del Tevere del 19/10/2014; c/ S. Angelo Roman del 26/10/2014; c/ Villalba del 2/11/2014) non risulta indicato ne in distinta di gara ne nel referto arbitrale alcuna presenza di allenatore abilitato alla conduzione tecnica della squadra. Il Tribunale Federale Territoriale fissava al 30 aprile 2015 la riunione per la discussione del deferimento dandone comunicazione ai deferiti ed assegnando termine per deposito di eventuali memorie difensive. I deferiti non facevano pervenire memoria difensiva ne presenziavano alla riunione. Il Tribunale Federale Territoriale, preliminarmente verificata la regolarità delle notifiche, procedeva a dare inizio alla discussione. La Procura Federale, riportandosi all’atto di deferimento, concludeva per l’affermazione di responsabilità dei deferiti chiedendo: Romolo Proietti Checchi (Presidente ASD Vis Subiaco): inibizione 4 (quattro) mesi; ASD Vis Subiaco: ammenda € 400,00 Questo Tribunale Federale, tenuto conto dell’attività istruttoria espletata dalla procura, peraltro tutta documentale, ritiene emergere inequivocabilmente i fatti contestati ai deferiti. Ritiene altresì di condividere nella misura le richieste sanzionatorie della Procura Federale. Tutto ciò premesso, questo Tribunale Federale Territoriale DELIBERA Di affermare la responsabilità dei soggetti deferiti per le violazioni ascritte e di applicare le seguenti sanzioni: Romolo Proietti Checchi (Presidente ASD Vis Subiaco): inibizione 4 (quattro) mesi; ASD Vis Subiaco: ammenda € 400,00. Le sanzioni comminate decorrono dal primo giorno successivo a quello della ricezione della comunicazione. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Lazio per le comunicazioni di rito agli interessati.
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