COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Comunicato Ufficiale N° 73 del 21/05/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale Prot. n. 42/cs – Ricorso ACD Leivi 1980 avverso la squalifica del calciatore Morris Busi per otto giornate. Gara Leivi – Canaletto del 28 aprile 2015 Campionato Promozione. Comunicato Ufficiale n. 67 del 29.4.2015.

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Comunicato Ufficiale N° 73 del 21/05/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale Prot. n. 42/cs - Ricorso ACD Leivi 1980 avverso la squalifica del calciatore Morris Busi per otto giornate. Gara Leivi - Canaletto del 28 aprile 2015 Campionato Promozione. Comunicato Ufficiale n. 67 del 29.4.2015. Al 12' p.t., a seguito di una decisione arbitrale, correva verso l'arbitro con fare minaccioso e lo spingeva attingendolo al petto con le mani e costringendolo ad arretrare. Contestualmente, si avvicinava minacciosamente al direttore di gara e lo apostrofava con espressioni ingiuriose ed irriguardose. Con questa motivazione il primo giudice ha squalificato il calciatore Morris Busi per otto giornate effettive di gara La sanzione è stata impugnata dalla società ACD Leivi 1980 con ricorso di rito nel quale ne richiede la riduzione a misura più equa e proporzionata ai fatti così come riferiti dall’arbitro nel suo rendiconto. Osserva la Corte che, ricostruito l’episodio secondo gli atti ufficiali, rilevato che il calciatore non attingeva l’arbitro ma lo “toccava” con entrambi le mani al petto causando il suo indietreggiamento, mettendo in atto una protesta maleducata e ingiuriosa ma scevra da quei connotati di violenza che hanno indotto il giudice sportivo all’applicazione della sanzione di cui all’art. 19 comma 4 lett. d. (minimo edittale per violenza nei confronti dell’arbitro), ciò rilevato, accoglie il ricorso e, per l’effetto, delibera di ridurre la squalifica del calciatore Morris Busi da otto a cinque giornate. La tassa reclamo non versata e addebitata in conto va restituita.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it