COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N°65 del 06/05/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo società APD STAGNO FEDERICA ANTONIOLI Camp. 3° Categoria Gir.A Gara del 19.04.2015 tra Stagno / Cavrianponti C.U. n. 39+39bis della Delegazione di Mantova datato 10-04-2015

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N°65 del 06/05/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo società APD STAGNO FEDERICA ANTONIOLI Camp. 3° Categoria Gir.A Gara del 19.04.2015 tra Stagno / Cavrianponti C.U. n. 39+39bis della Delegazione di Mantova datato 10-04-2015 La Corte Sportiva di Appello , letto il reclamo proposto dalla società STAGNO; rilevato che come da delibera del Presidente Federale pubblicata sul C.U. n. 107 della F.I.G.C. , trascritto sul C.U. n. 39 del CRL datato 15-01-2015, i reclami alla Corte Sportiva di Appello devono pervenire o essere depositati presso la Sede del CRL entro le ore 12,00 del secondo giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale. Rilevato che nella specie il reclamo è pervenuto presso questo Comitato in data 27-04-2015 come evidenziato dal timbro apposto sulla busta contenente il reclamo stesso; e che il provvedimento disciplinare del G.S. è stato pubblicato sul C.U. n. 39 + 39 bis in data 10-04-2015 Tanto premesso e ritenuto DICHIARA INAMMISSIBILE Inammissibile il reclamo proposto e dispone l'addebito della relativa tassa
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it