COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N°65 Bis del 07/05/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo società USD OLGINATESE cat. Allievi gir. B Gara del 29.04.2015 tra OLGIATESE / VIS NOVA GIUSSANO CU N. 64 del CRL datato 05.05.2015
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N°65 Bis del 07/05/2015
Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale
Reclamo società USD OLGINATESE cat. Allievi gir. B
Gara del 29.04.2015 tra OLGIATESE / VIS NOVA GIUSSANO
CU N. 64 del CRL datato 05.05.2015
La società USD OLGINATESE ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo che ha comminato la sanzione della perdita della gara con il risultato di 0 – 3, di comminare l’ammenda di € 30,00, di squalificare il calciatore SPINELLI Alessandro, di inibire il sig. COLOMBO Matteo fino al 19.05.2015, lamentando che il giocatore aveva regolarmente scontato la giornata di squalifica in data 18.04.2015, con gli Allievi fascia “B” e pertanto si trovava in posizione regolare per partecipare alla gara del 19.04.2014, nella categoria Allievi Reg. fascia “A”.
La Corte di Sportiva di Appello Territoriale, verificata la regolarità di presentazione del ricorso, osserva.
Nello specifico e per quanto interessa in questa sede, il campionato Allievi si distingue in fascia “A” e “B”, secondo l’età dei giocatori che vi possono partecipare, tanto che alcuni calciatori possono partecipare ad entrambe le fasce in ragione della loro età.
Ai sensi dell’art. 22 comma 3 del CGS (rubricato “esecuzione delle sanzioni”), le squalifiche devono essere scontate nel campionato in cui il giocatore militava quando è stato sanzionato, senza che rilevi la distinzione tra le fasce di un medesimo campionato, che viene considerato pertanto nella sua unitarietà.
Ciò che deve essere quindi verificato ai fini dell’esecuzione di una squalifica è la giornata di riferimento in cui un calciatore è stato sanzionato e quella in cui avrebbe dovuto scontare detta sanzione.
Pertanto, il sig. SPINELLI Alessandro è stato squalificato per una giornata per recidiva in ammonizione nella 13^ giornata di ritorno e avrebbe dovuto scontare la squalifica alla gara immediatamente successiva/utile ovvero la 14^ di ritorno.
La partecipazione del calciatore durante la 14^ gara, quella disputata il 19.04.2015, comporta il fatto che il medesimo non abbia scontato la giornata di squalifica comminata.
Tanto premesso,
RIGETTA
Il reclamo proposto e conferma la decisione del Giudice Sportivo.
Si dispone l’addebito della tassa se non versata.
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