COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N°68 del 13/05/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo società USD PAGAZZANESE Camp. Promozione Gir. C Gara del 19.04.2015 tra USD Pagazzanese / GS Paladina C.U. n. 60 del CRL datato 23.04.2015.
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N°68 del 13/05/2015
Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale
Reclamo società USD PAGAZZANESE Camp. Promozione Gir. C
Gara del 19.04.2015 tra USD Pagazzanese / GS Paladina
C.U. n. 60 del CRL datato 23.04.2015.
La Società USD PAGAZZANESE ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato i calciatori DEL CARRO Alessio e BAFFI Mattia Stefano per tre gare, il giocatore MARIDATI Marco Mattia fino al 18.06.2017, e ha comminato l'ammenda di € 800,00 alla società reclamante, lamentando che le sanzioni sarebbero eccessive e chiede una mitigazione delle stesse.
La Corte Sportiva di Appello, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, osserva : dal rapporto ufficiale di gara emerge chiaramente la responsabilità dei sigg.ri DEL CARRO e BAFFI, l'uno per condotta violenta nei confronti di un avversario, l'altro per insulti ed offese al direttore di gara. Risulta altresì chiaramente descritto il comportamento violento ed aggressivo tenuto dal sig. MARIDATI Marco Mattia, che non può non essere sanzionato nella misura indicata dal Giudice Sportivo.
La società reclamante, sentita in udienza, espone di essersi subito adoperata per reprimere ed evitare che atteggiamenti del genere si ripetessero, disponendo l'esonero di alcuni responsabili. Ciò deve essere tenuto presente alla luce di una, seppur lieve, mitigazione della sanzione dell'ammenda comminata alla società per responsabilità oggettiva.
Tanto premesso e ritenuto, in parziale accoglimento del reclamo proposto
ACCOGLIE
Il reclamo proposto, riduce l'ammenda ad € 700,00. Conferma il resto e dispone l'accredito della tassa .
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