COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 178 del 20/05/2015 Delibere del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DELL’A.S.D. BARCO URBANIA + 1

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 178 del 20/05/2015 Delibere del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DELL’A.S.D. BARCO URBANIA + 1 Con provvedimento del 18 marzo 2015 la Procura federale ha deferito i soggetti indicati in epigrafe per rispondere: - Mencarini Marco, calciatore, tesserato all’epoca dei fatti a favore dell’A.S.D. Barco Urbania, della violazione di cui all’art. 1bis, comma 1, del Codice di giustizia sportiva per avere, per tutto il corso dell’incontro Pieve d’Ico/Atletic Cagli (serie D, Calcio a 5) del 4 ottobre 2014, urlato dagli spalti offese e minacce all’indirizzo dell’arbitro della gara stessa, Gionata Valentini; - l’A.S.D. Barco Urbania, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del Cgs, per le violazioni ascritte al proprio tesserato. All’odierna riunione il calciatore deferito e la Procura federale hanno convenuto l’applicazione della sanzione ex art 23 Cgs ed il Collegio, previo relativo stralcio con formazione di separato fascicolo, ha provveduto in conformità per gli ulteriori adempimenti di rito. Il dibattimento è proseguito per la sola A.S.D. Barco Urbania, non comparsa, per la quale la Procura Federale, affermata la responsabilità oggettiva, ha chiesto la condanna come da verbale di udienza. Il Tribunale ritiene che delle violazioni contestate debba rispondere solamente il calciatore deferito, atteso che la condotta in argomento da questi posta in essere deve ricomprendersi esclusivamente nell’ambito della sua sfera soggettiva e personale di tesserato, esclusa quindi dall’attività connessa al rapporto organico con la Società. Va escluso pertanto ogni coinvolgimento dell’A.S.D. Barco Urbania nella materiale causalità dei fatti in esame, non essendo in alcun modo riferibili alla stessa i fatti imputati al proprio tesserato. P.Q.M. il Tribunale federale territoriale del Comitato Regionale Marche delibera: - di prosciogliere l’A.S.D. Barco Urbania dagli addebiti contestati. Manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti di rito.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it