COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 179 del 22/05/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO A.S.D. ATLETIC CAGLI CALCIO A 5 AVVERSO SANZIONI MERITO GARA ATLETIC CAGLI CALCIO A 5/FUTSAL CPFM DEL 9.5.2015 PLAY-OFF CAMPIONATO REGIONALE DI CALCIO A CINQUE SERIE C2 (Delibera del Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 175 del 12.5.2015)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 179 del 22/05/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO A.S.D. ATLETIC CAGLI CALCIO A 5 AVVERSO SANZIONI MERITO GARA ATLETIC CAGLI CALCIO A 5/FUTSAL CPFM DEL 9.5.2015 PLAY-OFF CAMPIONATO REGIONALE DI CALCIO A CINQUE SERIE C2 (Delibera del Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 175 del 12.5.2015) Il Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, applicava all’A.S.D. Atletic Cagli Calcio a 5 la sanzione dell’ammenda di € 400,00 per il comportamento tenuto dai propri sostenitori nel corso dell’incontro emarginato. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Atletic Cagli Calcio a 5 chiedendo l’annullamento ovvero, in subordine, una riduzione della sanzione impugnata. Deduceva la reclamante la fattiva collaborazione dei propri dirigenti al fine di evitare ogni turbativa alla gara, in particolare l’intervento, apprezzato con un applauso dalla generalità dei sostenitori presenti, del proprio Presidente, il quale allontanò immediatamente i due ragazzi, per avere il primo lanciato due palline di carta in campo, il secondo per avere gettato in campo una bottiglietta di plastica con un dito d’acqua dentro. Motivi della decisione Il reclamo non può essere accolto. Il direttore di gara - la cui precisa certificazione degli accadimenti costituisce fonte di prova privilegiata - ha relazionato i fatti incriminati in termini inequivocabili, riferendo, tra l’altro, che a seguito del lancio di oggetti in campo da parte dei sostenitori locali, fu costretto ad interrompere l’incontro, facendo rientro negli spogliatoi insieme alle squadre e che solo dopo circa quattro minuti poté riprenderlo e portarlo regolarmente a termine. Al riguardo, non può essere revocata in dubbio l’applicabilità dei canoni sportivi della responsabilità oggettiva della società per i fatti addebitabili ai propri sostenitori. Ed invero, il 3° comma dell’art. 4 del Codice di giustizia sportiva stabilisce che le società sono responsabili, a titolo di responsabilità oggettiva, del comportamento dei propri sostenitori, sia sul proprio campo sia su quello delle società avversarie; tale responsabilità della società consegue in termini automatici e legali a quella dei sostenitori e non può, quindi, essere in nessun caso elusa. Nel caso di specie, risulta provata la responsabilità dei sostenitori in ordine alle violazioni loro ascritte, le cui modalità non consentono l’invocata riduzione della sanzione applicata dal primo Giudice, all’evidenza tenuto conto delle invocate attenuanti. P.Q.M. la Corte sportiva d’appello territoriale respinge il gravame come sopra proposto dall’A.S.D. Atletic Cagli Calcio a 5 ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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